(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza, solo nel caso in cui emergano, dagli atti o dalle deduzioni delle parti, concreti elementi circa la possibile applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione delle stesse, essendo sufficiente, in caso contrario, anche una implicita motivazione circa la loro insussistenza. A tanto consegue che, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché l'accordo negoziale si estende alla qualificazione giuridica del fatto contestato, non può essere richiesto al giudice di motivare in ordine alla non sussistenza delle suddette cause di non punibilità.