(massima n. 1)
La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullitą processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitą, sancito dall'art. 129 c.p.p., salvo che l'operativitą della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullitą, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, pur in presenza di maturata prescrizione, la sentenza totalmente priva di motivazione stante la natura assolutoria della decisione e l'impossibilitą di valutare i presupposti di applicabilitą dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.).