(massima n. 1)
L'operativitą di preclusioni processuali quali previste, in materia di impugnazioni, dagli artt. 597, comma 1, 606, comma 3, e 609, comma 1, c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art. 624, comma 1, c.p.p., non impedisce salvo il caso di inammissibilitą originaria dell'impugnazione l'applicazione della regola dettata dall'art. 129, comma 1, stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo di determinate cause di non punibilitą, indipendentemente da quello che č stato l'oggetto dell'impugnazione proposta; regola, quella anzidetta, che, nel giudizio di cassazione, trova riscontro nella previsione di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p., in base alla quale la Corte deve decidere in ogni caso «le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello». (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto operante l'intervenuta prescrizione del reato in favore di soggetto che aveva proposto ricorso per cassazione, unicamente con riguardo all'entitą della pena).