(massima n. 2)
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un canto, infatti, l'art. 40, comma 2 c.p. stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», dall'altro l'art. 2392 c.c. fa carico agli amministratori del dovere di vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di quello di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero di eliminare o attenuarne le conseguenze dannose. (Fattispecie nella quale la S.C. ha respinto l'argomentazione del ricorrente, che aveva rivestito la carica di amministratore unico di una srl, secondo la quale alcuna responsabilità gli si poteva attribuire, in difetto della concreta esplicazione dei poteri riconducibili alla carica).