(massima n. 1)
In sede di impugnazione l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero č inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilitā di giudicare.