(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilitą di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitą a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).