(massima n. 1)
Nel patteggiamento, qualora sopravvenga l'estinzione di uno dei reati oggetto dell'accordo, questa deve essere dichiarata, in quanto l'art. 129 c.p.p. integra un principio generale di libertà, applicabile in ogni stato e grado del processo. Né è configurabile nell'accordo sulla pena e nella fruizione dei benefici connessi al rito prescelto una rinuncia a far valere la prescrizione, perché non è univoca ed espressa e non è riferibile ad una causa di estinzione eventuale e non ancora esistente.