(massima n. 1)
In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 c.p.p. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilitą rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilitą del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneitą del proscioglimento parziale dell'imputato disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).