(massima n. 1)
L'art. 129 c.p.p., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilitą, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria, di guisa che il rito da adottare non puņ che essere quello della fase in cui il processo si trova. Pertanto il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non puņ pronunciare de plano sentenza di non luogo a procedere in applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma deve in ogni caso provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare.