(massima n. 1)
In tema di decreto penale di condanna l'art. 459, terzo comma, c.p.p., consente al giudice per le indagini preliminari che non abbia accolto la richiesta di emissione del decreto di restituire gli atti al pubblico ministero solo quando non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento; qualora, viceversa, sussistano le condizioni previste dall'art. 129 c.p.p. in relazione al reato per il quale la richiesta č stata avanzata, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento anche se individua, nella fattispecie, la sussistenza di un reato diverso.