(massima n. 1)
L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilitą di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilitą - suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l'ipotesi in cui l'applicabilitą della causa di non punibilitą debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimitą costituzionale. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilitą a detto reato della condizione di non punibilitą prevista dall'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimitą costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilitą al reato di discarica abusiva).