(massima n. 1)
In caso di richiesta del decreto penale di condanna per violazione dell'art. 665 comma terzo, c.p. per un fatto materiale inquadrabile anche sotto altra fattispecie delittuosa non depenalizzata dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994 n. 480, il Gip non potrą emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., ma restituire gli atti al P.M. ex art. 459 n. 3 c.p.p., non accogliendo la richiesta di emissione del decreto penale. (Nel caso di specie era stata contestata la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., non depenalizzato dal D.L.vo 480/94).