(massima n. 1)
A seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ma ciò non può fare con provvedimento de plano, ma solamente con il rito tipico della fase in corso, cioè l'unico rito a sua disposizione per definire il processo davanti a sé, che è quello camerale dell'udienza preliminare. Né tale procedura è incompatibile con l'obbligo della immediata dichiarazione della causa di non punibilità. L'espressione «immediata declaratoria», peraltro contenuta soltanto nella rubrica della norma, non implica l'adozione del procedimento de plano, ma denota esclusivamente un rapporto di precedenza rispetto ad altri provvedimenti decisionali e, in particolare, rispetto a provvedimenti istruttori. Ne consegue che, ai fini di cui all'art. 129, il Gip non può avvalersi nell'udienza preliminare dei poteri di cui all'art. 422 c.p.p.