(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, per escludere la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., deve attenersi alle emergenze processuali esistenti, senza potere addivenire ad un esame nel merito della fattispecie, perché questo poteva svolgersi solo nel dibattimento che l'imputato ha voluto evitare con la formulazione della richiesta detta, implicante la sua rinuncia a contestare l'addebito mosso ed a fare valere le proprie ragioni.