(massima n. 1)
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, č impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento č strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilitā indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.