(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui al momento del giudizio sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso fra i vari reati singolarmente contestati, ma per alcuni di essi è già maturato il termine prescrizionale, deve prevalere, nei confronti di questi ultimi, la causa di non punibilità. Cosicché, anche in ossequio al principio di favore cui si ispira l'istituto della continuazione, non può applicarsi il disposto dell'articolo 158, comma 1, c.p. (in forza del quale, in caso di continuazione, il termine prescrizionale decorre dalla data di consumazione dell'ultimo reato), che presuppone pur sempre un giudizio di responsabilità dell'imputato in riferimento a tutti gli episodi in contestazione; tale disciplina non può infatti trovare ingresso in quanto finirebbe con il porsi in contrasto con l'obbligo dell'immediata declaratoria ex articolo 129 c.p.p. della causa di estinzione per prescrizione maturata per alcuno dei reati autonomamente considerati, a fronte del quale è inibito al giudice qualsiasi apprezzamento sulla sussistenza del reato estinto.