(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericitą delle doglianze) preclude ogni possibilitą sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.