(massima n. 1)
Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non č consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 c.p.p., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., in quanto quest'ultima previsione - stabilendo che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non č previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta - concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.