(massima n. 1)
All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietą o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilitą, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilitą penale.