(massima n. 1)
In tema di prescrizione, se al momento del giudizio sia ravvisabile la unicità del disegno criminoso tra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, va dichiarata la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non può, viceversa, applicarsi la continuazione tra i reati, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della consumazione, come previsto dall'art. 158, primo comma c.p.