(massima n. 2)
Deve affermarsi l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame, reiettivo dell'appello (ex art. 310 c.p.p.) avverso il diniego di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, anche se sorretto dalla finalità della rimozione delle conseguenze extra penali sfavorevoli derivanti dal trattamento carcerario differenziato, di cui all'art. 41 bis, comma secondo, introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Fattispecie in cui il trattamento differenziato era collegato alla sola imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. e la custodia era anche per altri reati).