(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di rinvio a giudizio deve in ogni caso fissare l'udienza preliminare, anche quando sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., atteso che l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di non punibilitą deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.