(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, una volta esclusa con adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione.