(massima n. 1)
Il giudice nel dichiarare estinto il reato ex art. 152, primo comma c.p.p. (1930) (idem, art. 129 nuovo codice di rito), non ha l'obbligo di esaminare in modo specifico e approfondito, tutte le emergenze processuali né di esporre dettagliatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito, giacché, in tal caso, la sentenza non è destinata ad acquistare autorità di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza, ma si esaurisce in una mera delibazione degli elementi acquisiti agli atti ai limitati effetti dell'esclusione dell'applicabilità del secondo comma degli stessi articoli precitati. Tale principio va ribadito anche e soprattutto in relazione al giudizio abbreviato previsto dagli artt. 437 e segg. nuovo c.p.p., perché in esso è lo stesso imputato a rinunciare ad un maggior approfondimento delle indagini per poter fruire della riduzione di pena. (Fattispecie in tema di prescrizione).