(massima n. 1)
La funzione dell'art. 254 disp. att. nuovo c.p.p. è solo quella di impedire che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, vengano pronunciate o confermate in sede di impugnazione formule assolutorie non previste dalla nuova normativa. Ne consegue che qualora sia stata applicata, correttamente al momento della pronuncia, una formula che dichiara l'estinzione del reato, essa non può essere modificata in sede di impugnazione, in quanto tuttora consentita.