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Articolo 150 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Morte del reo prima della condanna

Dispositivo dell'art. 150 Codice Penale

La morte del reo, avvenuta prima della condanna [c.p.p. 533, 442, 648, 650], estingue il reato [c.p.p. 69](1).

Note

(1) Con la morte del reo si estingue il reato e di conseguenza tutti i rapporti penali, sia processuali che sostanziali. Non sono invece coinvolti, dal momento che si riferiscono non tanto al reo quanto al suo patrimonio, le obbligazioni civili relative al risarcimento del danno nascente dal reato, il pagamento delle spese processuali e l'esecuzione della confisca (art. 240).
Un questione di particolare delicatezza e di non facile soluzione attiene all'art. 129 del c.p.p., comma 2. Questo dispone che, in presenza di una causa di estinzione del reato, vada privilegiata una formula di proscioglimento più favorevole all'imputato ove ne ricorrano le condizioni. La dottrina si è chiesta se tale norma possa applicarsi anche al caso della morte del reo. Sebbene alcuni autori non ritengono sia possibile dal momento che la morte, a differenza delle altre cause estintive del reato, determina il venir meno del soggetto del rapporto giuridico processuale, l'orientamento maggioritario è di segno opposto. Secondo i più infatti l'art. 129 del c.p.p. non richiede l'esistenza dell'imputato al momento in cui il giudice deve pronunciarsi, essendo sufficiente che le prove dell'innocenza siano state acquisite prima della sopravvenuta morte dello stesso imputato.

Ratio Legis

La norma in esame trova il proprio fondamento nel principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), quindi destinata ad estinguersi quando il soggetto decede.

Spiegazione dell'art. 150 Codice Penale

In base a tale norma, la morte determina un effetto estintivo del reato dato dall'impossibilità di pervenire all'accertamento in merito alla colpevolezza del soggetto, nonché di applicare eventuali pene principali ed accessorie.

Per contro, le obbligazioni civili nascenti dal reato continueranno a sussistere e graveranno sul patrimonio del colpevole e quindi sugli eredi.

Per lungo tempo ci si era domandati se il fallimento della società potesse essere equiparabile ad una causa di estinzione del reato, ma la Cassazione ha sancito l'inapplicabilità per analogia della presente norma al fallimento, data la possibilità di ammissione al passivo fallimentare al fine di soddisfare le pretese delle persone offese dal reato e le pene pecuniarie.

Massime relative all'art. 150 Codice Penale

Cass. pen. n. 3497/2022

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, il proscioglimento nel merito prevale sulla estinzione del reato per morte sopravvenuta dell'imputato, sia per il valore prioritario da attribuire alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma secondo, Cost., sia perché alla dichiarazione della predetta causa estintiva non conseguono effetti liberatori, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Cass. pen. n. 16819/2022

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito.

Cass. pen. n. 35960/2019

La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente. (La Corte ha nella specie dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 47894/2017

La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato).

Cass. pen. n. 5870/2012

La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

Cass. pen. n. 25615/2009

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.

Cass. pen. n. 31314/2005

Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.

L'intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.

Cass. pen. n. 13910/2004

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 c.p.p. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).

Cass. pen. n. 49457/2003

La morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell'imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale).

Cass. pen. n. 31470/2003

Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta. (Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell'impugnazione).

Cass. pen. n. 11856/1995

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., tanto più quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.

Cass. pen. n. 2810/1994

La morte della persona sottoposta a misura di prevenzione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento implica l'estinzione della misura e priva di interesse il ricorso stesso, in ordine al quale la Corte di cassazione deve emettere pronuncia di non luogo a provvedere.

Cass. pen. n. 3977/1991

Nel caso in cui l'imputato sia deceduto anteriormente alla pronuncia da parte della Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, deve essere dichiarata l'inesistenza di detta ordinanza, non potendosi ritenere giuridicamente esistente un provvedimento giudiziale adottato nei confronti di persona deceduta e deve essere eliminata la pronuncia di condanna al pagamento delle spese del procedimento conseguenziale alla declaratoria di inammissibilità.

Cass. pen. n. 3056/1990

La sentenza che abbia pronunciato nel merito dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne l'inesistenza giuridica dovuta all'estinzione del reato per morte del reo intervenuta prima della sentenza medesima.

Cass. pen. n. 1502/1990

Il procedimento penale iniziato contro persona deceduta al momento del promovimento dell'azione penale è viziato da inesistenza giuridica per la mancanza di un presupposto processuale essenziale. L'inesistenza del procedimento non determina in nessun caso la formazione del giudicato e può essere fatta valere in ogni momento, anche in sede di incidente di esecuzione promosso per conseguire la revoca di una confisca disposta con la sentenza istruttoria che ha concluso quel processo e anche quando vi sia stato un precedente provvedimento di rigetto.

Cass. pen. n. 1/1982

L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza. L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibile notificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stata impugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionale alla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto diritto si perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attività dell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pur sempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 150 Codice Penale

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F. B. chiede
martedì 20/09/2022 - Piemonte
“Il padre della mia ragazza è morto prima di essere giudicato colpevole o non colpevole di una causa penale il quale era stato citato per danni biologici ( zigomo maxifacciale) da parte dei soggetti che l’hanno citato in tribunale.
Arrivati ad oggi queste persone che avevano citato il padre della mia ragazza hanno aperto una causa civile contro gli eredi ( la mia ragazza è sua mamma ) chiedendo cinquantamila euro di danni biologici .
C’è una soluzione a tutto questo ? Anche perché il reo è morto prima di essere giudicato e quindi si è estinto il penale. Come possiamo comportaci?
Ringrazio anticipatamente per le risposte augurandovi buona giornata.”
Consulenza legale i 28/09/2022
Nel caso che occupa, il reato si è effettivamente estinto per morte dell'imputato. La morte, in altre parole, è causa di estinzione del reato. L’art. 150 del c.p., infatti, prevede che “La morte del reo avvenuta prima della condanna, estingue il reato".
A completamento di quanto osservato, si può considerare come la responsabilità penale sia strettamente soggettiva e, pertanto, non si estenda agli eredi. L’art. 27 Cost., in tal senso, prevede infatti che “La responsabilità penale è personale”.

Discorso diverso vale per la responsabilità civile, in particolare in ordine al risarcimento del danno da fatto illecito. Trattandosi in questo caso di obbligazione di carattere pecuniario, che non incide in alcun modo sulla libertà personale, la stessa si estende agli eredi del danneggiante i quali, in virtù della successione ereditaria, subentrano nel patrimonio del de cuius in tutte le sue posizioni, sia attive che passive.
Nel caso di specie, non si discorre però di "estensione" della responsabilità civile, visto che la morte del reo ha impedito di giungere ad una condanna nei suoi confronti.
Ci si chiede, piuttosto, se gli eredi possano essere autonomamente chiamati a rispondere per l'eventuale danno cagionato dall'imputato defunto.

Ebbene, la circostanza per cui il reato si sia estinto in seguito alla morte del presunto danneggiante non esclude la possibilità per gli eredi di essere convenuti in una causa civile. Gli eredi, infatti, sono considerati legittimati passivi (soggetti che possono essere citati in giudizio) con riferimento alla responsabilità del medico.

Come osservato anche dalla giurisprudenza, l’art. 198 del c.p. stabilisce che l’estinzione del reato e della pena non determinano l’estinzione delle obbligazioni civili che derivano dal reato, tenendo conto delle diverse esigenze e valutazioni operate dall'ordinamento giuridico, con tutte le conseguenze che caratterizzano, differenziandoli, i due illeciti.
Conclusivamente, si può affermare che resta ferma la possibilità, per i soggetti danneggiati, di avanzare le eventuali pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell’imputato deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Tuttavia, la richiesta di risarcimento avanzata dinanzi al giudice civile deve in ogni caso essere proposta entro e non oltre cinque anni dalla data del fatto illecito, prescrivendosi altrimenti il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, di qualunque specie.
Infatti, l’art. 2947 del c.c. prevede espressamente che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Se la causa civile dovesse essere intentata entro cinque anni dal fatto, la prescrizione verrebbe efficacemente interrotta. Viceversa, oltre detto termine, non sarebbe più possibile avanzare la richiesta di risarcimento del danno.

Nel caso in cui dovesse venir intentata la causa civile per il risarcimento dei danni nei confronti degli eredi, non rimarrà che rivolgersi ad un avvocato specializzato che possa difendere le ragioni del presunto danneggiante, dimostrando, per esempio, che in realtà non sussiste alcuna colpa per inosservanza delle linee-guida o dell’ordinaria perizia medica, o che non sussiste il nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato o che, infine, non sussiste il danno ingiusto, nella forma di danno biologico o morale.

Moreno C. chiede
sabato 13/06/2020 - Marche
“Buongiorno, chiedo consulenza per questione penale tra mio padre e la sua vicina di abitazione avvenuta in Luglio 2014.
-Ricostruendo un pò il tutto, la sua vicina a denunciato con Reato cod. art. p. e p. dall'art. 612.
-Avvenuta sentenza al Tribunale di Pesaro 08-03-2016, con sentenza di risarcimento danno di 50€ e spese processuali a carico della vicina.
-Successivamente la vicina fece ricorso d’ appello al tribunale di Ancona, con sentenza in data 08-06-2017 con sentenza di risarcimento danno passato a 100€ e spese processuali al 50%.
-Il nostro avvocato poi ci consigliò di far "Ricorso in Cassazione" con giustificazione che, visto il caso di lieve entità probabilmente sarebbe finita che dopo 2 anni sarebbe passato come "Scadenza dei Termini".
Invece ,circa 3-5 giorni prima della data in oggetto, quindi il 5 maggio 2018 è stata accolto "Ricorso in Cassazione".
-Per il fatto che passati a ormai due anni da tale giudizio, e mio padre ormai quasi al termine della sua vita terrena, e, con il mio avvocato è successo qualche diverbio di piccola entità per presenziare in udienza in cassazione,(ma ormai risolta),
-Chiedo come comportarmi visto che , il mio legale non mi ha dato più notizie sul risultato, e, non ho avuto comunicazioni dalla cassazione.
-Ma anche riguardo la successione agli eredi, cosa prevede la legge se mio Padre venisse a mancare prima che il tutto sia concluso.
Grazie.
13/06/2020”
Consulenza legale i 17/06/2020
Letto quanto esposto nel quesito, possiamo rispondere quanto segue.

Riguardo la circostanza che non ha avuto più comunicazioni dal Suo avvocato in merito all’esito del ricorso per Cassazione suggeriamo di inviare una lettera formale (a mezzo pec o raccomandata a/r) in cui chiede appunto aggiornamento in merito allo stato del giudizio in corso e se sia stato o meno definito.

Mentre per quanto riguarda l’aspetto relativo alla successione degli eredi nella denegata ipotesi da Lei prospettata che Suo padre venisse a mancare si osserva quanto segue.

Non è chiaro se il processo di cui parla sia civile o penale.
Laddove si tratti di un processo penale a carico di Suo padre il Suo decesso prima della sentenza definitiva comporterebbe l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 del codice penale ed anche il venire meno delle statuizioni civili in quella sede.
Come ha statuito la Suprema Corte sul punto, “la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.” (Cass. n.47894 del 2017).
Questo significa che le eventuali richieste risarcitorie della parte civile avanzate nella sede penale non potrebbero essere rivolte agli eredi.
Tuttavia, la parte danneggiata potrebbe comunque rinnovare l’eventuale richiesta di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell’imputato deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Laddove invece il decesso subentri ad una ipotetica sentenza penale definitiva di condanna, l’obbligo del pagamento delle spese processuali non si trasmetterebbe comunque agli eredi del condannato (sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 26/3/1998).
Di contro, l’eventuale condanna al risarcimento del danno ivi contenuta costituirebbe un titolo da azionare nei confronti degli eredi. (V. anche art. 185 c.p).

Qualora invece si tratti di un processo civile (per come è genericamente formulato il quesito, potrebbe anche essere questa ipotesi e cioè che la vicina abbia chiesto i danni da reato direttamente in sede civile), il decesso di una delle parti processuali se dichiarato dal difensore ne comporterebbe l’interruzione (art. 300 c.p.c.).
In quel caso, in ipotesi di mancata volontaria costituzione degli eredi, la parte che ha interesse (in genere, l’attore) dovrebbe riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del de cuius (art. 303 c.p.c.).
Laddove invece, sempre in sede civile, il decesso subentri successivamente ad una ipotetica sentenza di condanna al risarcimento danni definitiva essa costituirebbe un titolo esecutivo da azionare nei confronti degli eredi ai sensi dell’art. 477 del codice di procedura civile.

Chiaramente, in ipotesi invece che siano i futuri eredi di Suo padre a vantare un qualche titolo risarcitorio essi potrebbero agire in quanto tale diritto si trasmette iure hereditatis.