(massima n. 1)
Anche in sede di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice deve accertare l'insussistenza delle cause di non punibilitā di cui all'art. 129 cod.proc.pen., ma a tal fine č sufficiente la motivazione consistente nella mera enunciazione di avere effettuato la relativa verifica, ove non consti né sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.