(massima n. 1)
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificitą dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilitą di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilitą; in tali ipotesi, infatti, si č in presenza di una causa di inammissibilitą originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilitą. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).