(massima n. 1)
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilitą dell'imputato, con la definitivitą della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilitą di applicare l'art. 129 c.p.p. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilitą con la decisione adottata in sede di legittimitą e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilitą dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilitą di incidere sul decisum).