(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia giā prescritto, non č rilevabile la nullitā, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilitā della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullitā abbia deciso non solo in ordine al reato per cui č intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullitā, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validitā delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili).