(massima n. 1)
In tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., non č tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullitā assoluta o di inutilizzabilitā della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversitā tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p.