(massima n. 1)
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalitą di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone gią il possesso o comunque la disponibilitą per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtą "gonfiate", anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo).