(massima n. 1)
In tema di patteggiamento l'obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilitą, di cui all'art. 129, presuppone che il giudice possa riconoscere direttamente l'esistenza di una delle dette cause, con esclusione quindi dell'ipotesi in cui la non punibilitą debba essere accertata attraverso un giudizio incidentale di legittimitą costituzionale.