Cass. pen. n. 3659/2018
La sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., dovendo quest'ultima essere autonomamente accertata dal giudice ai fini della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 2677/2018
L'interdizione dell'imputato non comporta di per sé l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 cod. proc. pen., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, già sottoposto nel corso del giudizio di primo grado a perizia che aveva accertato un ritardo mentale lieve non inficiante la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto, a seguito della successiva interdizione dovuta ad una schizofrenia di tipo disorganizzato, nel giudizio di appello, celebrato ad anni di distanza da quello di primo grado, non era stato disposto un nuovo necessario accertamento ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 1371/2012
La presenza di una situazione patologica cronica e legata all'età dell'imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 31600/2002
Con la dizione perizia sullo stato di mente dell'imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l'imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilità dello stato di salute dell'indagato con il regime carcerario).
Cass. pen. n. 3823/1998
L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
Cass. pen. n. 3886/1997
In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione - se occorre - contenuta nell'art. 70, primo comma, c.p.p., l'espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato.
Cass. pen. n. 2275/1996
Qualora il giudice, nel corso dell'udienza preliminare, accerti che l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente e liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può disporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio, infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di imputabilità, non potendosi negare all'imputato - ove vi potesse partecipare - l'eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di evitare l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 222 c.p.
Cass. pen. n. 12774/1995
L'imputato che chiede il giudizio abbreviato sa che sarà giudicato alla stregua del compendio probatorio assemblato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, e quindi rinuncia all'acquisizione di ulteriori elementi di prova, concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Ma non rinuncia, né potrebbe rinunciare, all'accertamento della imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile - così come di quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l'art. 70 c.p.p. - può disporre i necessari accertamenti. Ed è evidente che nell'un caso, come nell'altro, l'atto da compiere lasci integro il compendio probatorio, che quindi consentirà il giudizio di colpevolezza alla stregua degli atti raccolti nelle indagini preliminari e, conseguentemente, l'adozione del rito abbreviato.
Cass. pen. n. 8302/1995
L'art. 72 c.p.p. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell'imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell'imputato», prevede che il giudice all'occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall'art. 70» (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli «accertamenti peritali» prescritti dall'art. 72 (evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss. c.p.p., nessun altro significato potendosi dare all'espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A. L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.