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Articolo 70 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Accertamenti sulla capacità dell'imputato

Dispositivo dell'art. 70 Codice di procedura penale

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto](1), l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia [220-233 c.p.p.](2)(3).

2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore [96-97], le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato [60-61 c.p.p.], e, quando vi è pericolo nel ritardo [392, 467, 551 c.p.p.], ogni altra prova richiesta dalle parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari [405 c.p.p.] e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

Note

(1) Si veda la sent. n. 340 del 20 luglio 1992 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma relativamente alle parole «sopravvenuta al fatto», sostenendo che il procedimento può essere sospeso anche se il vizio di mente sia subentrato perché ciò che rileva è la capacità di comprendere e effettuare scelte consapevoli.
(2) Salvo non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, il giudice può ritenere che il soggetto sia infermo di mente anche su base documentale o perizie già esistenti, non dovendo necessariamente disporre nuova perizia.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»".

Ratio Legis

Solo il vizio totale di mente, in grado di impedire la cosciente partecipazione dell'imputato al processo attiene alla capacità processuale, non rilevando l'incapacità parziale: è necessario infatti che la capacità di intendere e di volere sia posseduta tanto dal pubblico ministero che dall'imputato/persona sottoposta ad indagini preliminari. Il legislatore ha predisposto ciò poichè è necessario che tali soggetti siano in grado di percepire quali diritti e garanzie spettino loro anche a livello procedimentale.

Spiegazione dell'art. 70 Codice di procedura penale

Per poter partecipare coscientemente al processo, e quindi essere idonei ad esercitare i diritti e le facoltà dell'imputato, è necessario verificare la capacità processuale dell'imputato.

Quasi sempre la capacità processuale coincide con la capacità di essere parte del processo penale (la legittimazione a diventare imputato, assente ad es. nei casi di immunità), dato che i requisiti di quest'ultima bastano per il compimento degli atti propri dell'imputato.

Si è detto “quasi sempre” perché esistono delle eccezioni. Così, ad esempio, se l'infermità mentale dell'imputato sia antecedente o sopravvenuta al momento della commissione del reato. In tale ipotesi, infatti, non viene in rilievo la sua lucidità mentale nel momento in cui ha commesso il fatto, quanto piuttosto la sua idoneità a partecipare coscientemente al processo ed esercitare correttamente e lucidamente i propri diritti.

Ai sensi della norma in commento, quando non deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ex art. 129, il giudice valuta l'esistenza dell'infermità mentale anche d'ufficio, senza necessariamente dover disporre una perizia, Sarà il giudice a valutare se sussistono o meno i presupposti in base a perizie già disposte ed eseguite, oppure in base a manifestazioni di infermità palesi.

Una volta disposta la perizia, il giudice può, nel corso dell'espletamento della perizia e su richiesta del difensore, solamente assumere le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

Il comma 3 si occupa di precisare che se l'esigenza di disporre la perizia sorge durante la fase delle indagini preliminari, la perizia è disposta mediante la formula dell'incidente probatorio, e, se vi è pericolo nel ritardo, con esso possono anche essere assunte le prove del caso. I termini per le indagini preliminari, così come disciplinati dall'art. 405, restano nel frattempo sospesi.

Massime relative all'art. 70 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3659/2018

La sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., dovendo quest'ultima essere autonomamente accertata dal giudice ai fini della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2677/2018

L'interdizione dell'imputato non comporta di per sé l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 cod. proc. pen., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, già sottoposto nel corso del giudizio di primo grado a perizia che aveva accertato un ritardo mentale lieve non inficiante la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto, a seguito della successiva interdizione dovuta ad una schizofrenia di tipo disorganizzato, nel giudizio di appello, celebrato ad anni di distanza da quello di primo grado, non era stato disposto un nuovo necessario accertamento ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 1371/2012

La presenza di una situazione patologica cronica e legata all'età dell'imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 31600/2002

Con la dizione perizia sullo stato di mente dell'imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l'imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilità dello stato di salute dell'indagato con il regime carcerario).

Cass. pen. n. 3823/1998

L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

Cass. pen. n. 3886/1997

In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione - se occorre - contenuta nell'art. 70, primo comma, c.p.p., l'espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato.

Cass. pen. n. 2275/1996

Qualora il giudice, nel corso dell'udienza preliminare, accerti che l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente e liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può disporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio, infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di imputabilità, non potendosi negare all'imputato - ove vi potesse partecipare - l'eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di evitare l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 222 c.p.

Cass. pen. n. 12774/1995

L'imputato che chiede il giudizio abbreviato sa che sarà giudicato alla stregua del compendio probatorio assemblato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, e quindi rinuncia all'acquisizione di ulteriori elementi di prova, concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Ma non rinuncia, né potrebbe rinunciare, all'accertamento della imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile - così come di quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l'art. 70 c.p.p. - può disporre i necessari accertamenti. Ed è evidente che nell'un caso, come nell'altro, l'atto da compiere lasci integro il compendio probatorio, che quindi consentirà il giudizio di colpevolezza alla stregua degli atti raccolti nelle indagini preliminari e, conseguentemente, l'adozione del rito abbreviato.

Cass. pen. n. 8302/1995

L'art. 72 c.p.p. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell'imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell'imputato», prevede che il giudice all'occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall'art. 70» (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli «accertamenti peritali» prescritti dall'art. 72 (evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss. c.p.p., nessun altro significato potendosi dare all'espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A. L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.

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