(massima n. 1)
Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, impone il proscioglimento nel merito quando «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato», mentre è equiparabile alla prova evidente dell'innocenza la mancanza totale di prova della colpevolezza, non altrettanto può dirsi quando la prova della colpevolezza sia insufficiente o contraddittoria, per cui, in tale ultima ipotesi, deve prevalere, sulla pronuncia di merito, quella dichiarativa della estinzione del reato, salvo che, comportando quest'ultima, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la verifica comunque della responsabilità dell'imputato ai soli fini civilistici, tale verifica porti a concludere per la sussistenza, anche sotto il profilo penalistico, delle condizioni di cui al citato art. 129, comma 2, c.p.p.