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Articolo 128 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Deposito dei provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 128 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [568], l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato [148 ss.] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Ratio Legis

La norma è diretta a soddisfare la necessità di rendere effettivo il principio costituzionale dell'impugnabilità dei provvedimenti, così da permettere una tempestiva conoscenza delle decisioni impugnabili.

Spiegazione dell'art. 128 Codice di procedura penale

Di regola i provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione.

Il deposito in cancelleria è invece escluso per i provvedimenti emessi in udienza preliminare e quelli emessi in dibattimento, in quanto accomunati dalla tendenziale pronuncia del provvedimento stesso nel contesto dell'udienza, a differenza di quanto accade nel procedimento camerale, rispetto al quale l'ordinanza decisoria viene a giuridica esistenza solo con il deposito in Cancelleria, che ne segna, quindi, il momento perfezionativo.

L'ultima parte della norma applica il fondamentale principio secondo cui l'avviso di deposito (contenente il solo dispositivo) di tutti i provvedimenti impugnabili deve essere comunicato al pubblico ministero e notificati a tutte le parti che potrebbero proporre impugnazione. L'articolo 585 isciplina poi nello specifico il momento di decorrenza del termine per impugnare.

Massime relative all'art. 128 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17223/2018

Al fine di accertare la data di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, in mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità, del pari fidefacienti, contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento.(Nella fattispecie, relativa a mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, la Suprema Corte ha ritenuto che il rispetto del termine potesse essere desunto dal contenuto del registro delle impugnazioni che riportava l'esito del gravame, con indicazione della data del deposito della motivazione).

Cass. pen. n. 5122/2011

È nulla la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata nei confronti del difensore di ufficio nominato in giudizio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia non comparso.

Cass. pen. n. 37346/2007

Qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso stesso è preordinato, la formalità della notificazione diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento. (Fattispecie in tema di provvedimento emesso all'esito di procedimento di sorveglianza).

Cass. pen. n. 40959/2002

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro — sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p. — in presenza della datazione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge).

Cass. pen. n. 31312/2002

In tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 c.p.p., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 dello stesso codice, nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto termine.

Cass. pen. n. 3265/1999

In tema di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all'art. 309 c.p.p., commi nono e decimo, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.

Cass. pen. n. 4958/1999

In tema di notificazioni, l'operatività del principio stabilito dall'art. 148, comma 3, c.p.p., secondo cui «l'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti», postula, evidentemente, che venga esattamente individuato quale sia l'atto da notificare. Nel procedimento di esecuzione e, più genericamente, in quello camerale, disciplinati, rispettivamente dagli artt. 666 e 127 c.p.p., l'atto da notificare — avuto riguardo alla regola dettata dall'art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata — è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, al comma 6, e 127, al comma 7.

Cass. pen. n. 3285/1999

La mancanza di data in calce al decreto del tribunale che applica una misura di prevenzione, non determina incertezza sul momento formativo del provvedimento, dovendosi a tal fine fare riferimento alla certificazione dell'intervenuto deposito. La anzidetta mancanza, dunque, non determina alcuna nullità, anche perché, trattandosi nella specie di provvedimento a forma libera, lo stesso assume rilevanza esterna con il deposito (art. 128 c.p.p.) e non con la lettura del dispositivo, diversamente da quanto accade per le sentenze.

Cass. pen. n. 11/1998

Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p. L'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penale.

Cass. pen. n. 435/1998

La comunicazione di un'ordinanza è svolta, a norma dell'art. 128 c.p.p., mediante deposito dell'originale in cancelleria, entro cinque giorni dalla deliberazione, ovvero dall'udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p. Quando non è stata data alcuna preventiva comunicazione della sola deliberazione, la diversa data apposta in calce, anche ove non coincida con quella di deposito, è irrilevante, non potendo l'ordinanza, e cioè il provvedimento completo della motivazione, a nessun effetto ritenersi preesistente o successiva alla data della sua comunicazione.

Cass. pen. n. 1616/1996

La data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si «libera» del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario — cancelliere o segretario — che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la pronuncia di giudice di merito che aveva individuato la data certa — rilevante ai fini della tempestività della convalida di un sequestro — in quella apposta dallo stesso magistrato in calce all'atto e non in quella — unica ad essere stata ufficialmente attestata dall'ausiliario — in cui erano state predisposte le copie conformi per la notifica del provvedimento).

Cass. pen. n. 686/1996

La legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del pubblico ministero segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128 c.p.p. o integralmente, secondo le modalità prescritte dall'art. 153, con la sola eccezione dell'avvenuta presa di conoscenza (del contenuto del documento) ad opera del suddetto pubblico ministero attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l'accusa nel procedimento nel quale l'atto è stato compiuto o il provvedimento pronunciato. Conseguentemente la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il cosiddetto «registro di passaggio», non integra la formalità di comunicazione dell'atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare.

Cass. pen. n. 5897/1995

In tema di procedimento in camera di consiglio (nella specie disciplinato dall'art. 666 c.p.p.), qualora al difensore di fiducia dell'interessato non sia stato dato il prescritto avviso ed egli non sia, per questo, comparso all'udienza, rimane tuttavia dovuto, al medesimo difensore, in quanto tuttora investito del mandato e titolare, quindi, del diritto di impugnazione, l'avviso di deposito del provvedimento decisorio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p. Dalla notifica di detto avviso decorreranno, quindi, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p., i termini per l'eventuale proposizione del gravame.

Cass. pen. n. 6059/1995

L'ordinanza decisoria che il giudice deve adottare all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. acquista efficacia giuridica solo con il deposito in cancelleria. È pertanto irrituale (ancorché non abnorme), la lettura in udienza del solo dispositivo di detta ordinanza, avverso il quale, quindi, non essendo esso identificabile con l'ordinanza stessa ma costituendone unicamente una indebita anticipazione, non può essere esperito, a pena di inammissibilità, alcun autonomo gravame.

Cass. pen. n. 2888/1995

Ove non sia prevista la pubblicazione della sentenza o del provvedimento tramite lettura, come nei procedimenti camerali, la mancata lettura del dispositivo non dà luogo ad alcuna nullità, mentre la lettura che il giudice abbia comunque effettuato equivale ad una notifica del provvedimento, con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impugnazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la nullità di una sentenza emessa dalla corte di appello in camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. essendo stato il processo in primo grado celebrato con il rito abbreviato; al proposito si è considerato che la suddetta disposizione richiama le forme previste dall'art. 127 c.p.p. il quale non impone al giudice di pubblicare mediante lettura il provvedimento, dovendo questo essere comunicato o notificato ai soggetti interessati.

Cass. pen. n. 6061/1995

Non è ammissibile l'impugnazione proposta avverso il solo dispositivo, letto in udienza (lettura, peraltro, non prevista dalla legge), di ordinanza adottata all'esito di procedura camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (nella specie trattavasi di appello in materia cautelare ex art. 310 c.p.p.), dal momento che l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone l'esaurimento del processo formativo della decisione, il quale si verifica unicamente con il deposito di quest'ultima in cancelleria, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.

Cass. pen. n. 1867/1993

In tema di difesa, il nuovo codice di procedura penale innovando rispetto al precedente, ha equiparato, quanto a stabilità dell'incarico, il difensore di ufficio a quello di fiducia, affermando la sostanziale immutabilità (e, quindi, irrevocabilità) dell'incarico d'ufficio (salvo giustificato motivo di sostituzione ovvero nomina di difensore di fiducia). Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui, per impedimento o assenza del difensore titolare, si proceda alla designazione di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, ovvero dell'art. 102, primo comma, c.p.p., titolare dell'ufficio di difesa resta sempre l'originario designato, del quale il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri, e che rimane il legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni che nel corso del procedimento l'ufficio è tenuto ad effettuare al difensore, ex art. 128 c.p.p. ivi comprese le notificazioni che, seppur relative all'indagato o all'imputato, vanno eseguite, a norma dell'art. 161, quarto comma, seconda ipotesi, c.p.p., mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 119/1992

Il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità. Trattandosi di adempimento ordinario di un atto di ufficio, esso deve presumersi come avvenuto alle date indicate nell'attestazione del funzionario di cancelleria, indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa da parte di questi, spettando la prova della non veridicità dell'attestazione alla parte interessata. (Nella specie l'attestazione del deposito di una sentenza non era stata sottoscritta dal funzionario di cancelleria e la Cassazione ha appunto ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, che il deposito stesso doveva presumersi come avvenuto alla data indicata nell'attestazione medesima).

Cass. pen. n. 2764/1991

A norma dell'art. 128 c.p.p., l'avviso di deposito del provvedimento impugnabile «è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione»: e allo stesso principio si ispirano le norme che prevedono (come l'art. 666 comma sesto, c.p.p.) la notificazione del provvedimento in copia integrale anziché quella del puro e semplice avviso di deposito. In linea generale, pertanto, la notifica va effettuata sia al «difensore dell'imputato (o dell'interessato: art. 666 comma sesto, seconda parte, c.p.p.) al momento del deposito del provvedimento», sia al «difensore nominato a tal fine», cioè al fine di proporre impugnazione (art. 571, comma terzo, c.p.p.). Ma riguardo a quest'ultimo soggetto il diritto alla notifica è subordinato — implicitamente ma necessariamente — alla condizione che la nomina avvenga prima che sia disposta (o, per lo meno, prima che sia eseguita) la notifica agli altri aventi diritto (imputato — o interessato — e difensore al momento del deposito del provvedimento). Se così non fosse, si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, il decorso del termine di impugnazione (e quindi di bloccare il passaggio in giudicato del provvedimento), col semplice espediente di nominare di volta in volta un nuovo difensore (revocando quello di prima ai sensi dell'art. 24 norme di att. c.p.p.) entro il termine decorrente dall'ultima notifica eseguita — ai sensi degli artt. 128 o 666, comma sesto c.p.p. — sulla base della situazione difensiva anteriore.

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