(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari, una volta investito della richiesta di rinvio a giudizio, qualora rilevi l'esistenza di una causa di non punibilitą, deve obbligatoriamente rilevarla e dichiararla anticipatamente, prosciogliendo l'imputato con la formula pił favorevole, senza dar luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso sentenza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stato dichiarato estinto per prescrizione, avuto riguardo alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., il reato di falso in bilancio per il quale era stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati). (Mass. redaz.).