(massima n. 1)
Qualora l'imputato si limiti a chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non č necessario che il giudice si diffonda, in un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto.