(massima n. 1)
L'ambito di operatività della previsione di cui all'art. 129 c.p.p. è distinto da quello dell'art. 425 c.p.p., rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il Gip, sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art. 129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l'esigenza di approfondimento dell'indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il Gip deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p.