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LIBRO QUINTO
-
Indagini preliminari e udienza preliminare
LIBRO QUINTO - Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
[Aggiornato al 25/08/2024]
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I - Disposizioni generali (artt. 326-329)
Art. 326 — Finalitą delle indagini preliminari
Art. 327 — Direzione delle indagini preliminari
Art. 327 bis — Attivitą investigativa del difensore
Art. 328 — Giudice per le indagini preliminari
Art. 329 — Obbligo del segreto
Titolo II - Notizia di reato (artt. 330-335)
Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato
Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Art. 332 — Contenuto della denuncia
Art. 333 — Denuncia da parte di privati
Art. 334 — Referto
Art. 334 bis — Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivitą di investigazione difensiva
Art. 335 — Registro delle notizie di reato
Art. 335 bis — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
Art. 335 ter — Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Art. 335 quater — Accertamento della tempestivitą dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
Titolo III - Condizioni di procedibilitą (artt. 336-346)
Art. 336 — Querela
Art. 337 — Formalitą della querela
Art. 338 — Curatore speciale per la querela
Art. 339 — Rinuncia alla querela
Art. 340 — Remissione della querela
Art. 341 — Istanza di procedimento
Art. 342 — Richiesta di procedimento
Art. 343 — Autorizzazione a procedere
Art. 344 — Richiesta di autorizzazione a procedere
Art. 344 bis — Improcedibilitą per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
Art. 345 — Difetto di una condizione di procedibilitą. Riproponibilitą dell'azione penale
Art. 346 — Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilitą
Titolo IV - Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
Art. 347 — Obbligo di riferire la notizia del reato
Art. 348 — Assicurazione delle fonti di prova
Art. 349 — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
Art. 350 — Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
Art. 351 — Altre sommarie informazioni
Art. 352 — Perquisizioni
Art. 353 — Acquisizione di plichi o di corrispondenza
Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
Art. 355 — Convalida del sequestro e suo riesame
Art. 356 — Assistenza del difensore
Art. 357 — Documentazione dell'attivitą di polizia giudiziaria
Titolo V - Attivitą del pubblico ministero (artt. 358-378)
Art. 358 — Attivitą di indagine del pubblico ministero
Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero
Art. 359 bis — Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili
Art. 361 — Individuazione di persone e di cose
Art. 362 — Assunzione di informazioni
Art. 362 bis — Misure urgenti di protezione della persona offesa
Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore
Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori
Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
Art. 369 — Informazione di garanzia
Art. 369 bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
Art. 370 — Atti diretti e atti delegati
Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
Art. 371 bis — Attivitą di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
Art. 372 — Avocazione delle indagini
Art. 373 — Documentazione degli atti
Art. 374 — Presentazione spontanea
Art. 375 — Invito a presentarsi
Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti
Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero
Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
Art. 379 — Determinazione della pena
Art. 380 — Arresto obbligatorio in flagranza
Art. 381 — Arresto facoltativo in flagranza
Art. 382 — Stato di flagranza
Art. 382 bis — Arresto in flagranza differita
Art. 383 — Facoltą di arresto da parte dei privati
Art. 384 — Fermo di indiziato di delitto
Art. 384 bis — Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
Art. 385 — Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
Art. 386 — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
Art. 387 — Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
Art. 387 bis — Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore etą
Art. 388 — Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
Art. 389 — Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
Art. 390 — Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
Art. 391 — Udienza di convalida
Titolo VI bis - Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 decies)
Art. 391 bis — Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
Art. 391 ter — Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
Art. 391 quater — Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
Art. 391 quinquies — Potere di segretazione del pubblico ministero
Art. 391 sexies — Accesso ai luoghi e documentazione
Art. 391 septies — Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
Art. 391 octies — Fascicolo del difensore
Art. 391 novies — Attivitą investigativa preventiva
Art. 391 decies — Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
Titolo VII - Incidente probatorio (artt. 392-404)
Art. 392 — Casi
Art. 393 — Richiesta
Art. 394 — Richiesta della persona offesa
Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta
Art. 396 — Deduzioni
Art. 397 — Differimento dell'incidente probatorio
Art. 398 — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza
Art. 401 — Udienza
Art. 402 — Estensione dell'incidente probatorio
Art. 403 — Utilizzabilitą nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
Art. 404 — Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis)
Art. 405 — Termini per la conclusione delle indagini preliminari
Art. 406 — Proroga dei termini
Art. 407 — Termini di durata massima delle indagini preliminari
Art. 407 bis — Inizio dell'azione penale. Forme e termini
Art. 408 — Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
Art. 409 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
Art. 410 — Opposizione alla richiesta di archiviazione
Art. 410 bis — Nullitą del provvedimento di archiviazione
Art. 411 — Altri casi di archiviazione
Art. 412 — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
Art. 413 — Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
Art. 414 — Riapertura delle indagini
Art. 415 — Reato commesso da persone ignote
Art. 415 bis — Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
Art. 415 ter — Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltą dell'indagato e della persona offesa
Titolo IX - Udienza preliminare (artt. 416-433)
Art. 416 — Presentazione della richiesta del pubblico ministero
Art. 417 — Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
Art. 418 — Fissazione dell'udienza
Art. 419 — Atti introduttivi
Art. 420 — Costituzione delle parti
Art. 420 bis — Assenza dell'imputato
Art. 420 ter — Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
Art. 420 quater — Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dellimputato
Art. 420 quinquies — Atti urgenti
Art. 420 sexies — Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo
Art. 421 — Discussione
Art. 421 bis — Ordinanza per l'integrazione delle indagini
Art. 422 — Attivitą di integrazione probatoria del giudice
Art. 423 — Modificazione dell'imputazione
Art. 424 — Provvedimenti del giudice
Art. 425 — Sentenza di non luogo a procedere
Art. 426 — Requisiti della sentenza
Art. 427 — Condanna del querelante alle spese e ai danni
Art. 428 — Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Art. 429 — Decreto che dispone il giudizio
Art. 430 — Attivitą integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
Art. 430 bis — Divieto di assumere informazioni
Art. 431 — Fascicolo per il dibattimento
Art. 432 — Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento
Art. 433 — Fascicolo del pubblico ministero
Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)
Art. 434 — Casi di revoca
Art. 435 — Richiesta di revoca
Art. 436 — Provvedimenti del giudice
Art. 437 — Ricorso per cassazione