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Articolo 391 sexies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Accesso ai luoghi e documentazione

Dispositivo dell'art. 391 sexies Codice di procedura penale

(1)1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391 bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

  1. a) la data ed il luogo dell'accesso;
  2. b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
  3. c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
  4. d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Spiegazione dell'art. 391 sexies Codice di procedura penale

Le disposizioni di cui agli articoli 391 sexies, 391 septies e 391 decies regolano l'accesso dei difensori o dei suoi collaboratori a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.

Nel momento in cui effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari di cui all'art. 391 bis, se nutrono un interesse a documentare gli esiti dell'atto investigativo, possono redigere un verbale nel quale vanno riportati:

  • la data ed il luogo dell'accesso;

  • le proprie generalità e delle persone intervenute;

  • la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

  • l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle persone intervenute.

Qualora si debbano eseguire atti non ripetibili in occasione dell'accesso che rappresentino un accertamento tecnico, il compimento dell'atto deve essere preceduto da un avviso inviato al pubblico ministero senza ritardo, al fine di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 360., le quali consistono nella possibilità di nominare a sua volta un proprio consulente tecnico, oppure nella possibilità di promuovere riserva di incidente probatorio (art. 392).

In caso di mancato avviso e di conseguente mancata partecipazione del p.m., il legislatore sancisce la inutilizzabilità in sede dibattimentale dell'accertamento ugualmente compiuto, a meno che non si dimostri l'assoluta indifferibilità dello stesso.

Per quanto concerne invece gli atti non ripetibili che consistano in sempli rilievi o in accertamenti di natura non tecnico-scientifica, il difensore non ha invece alcun obbligo di preavvisare il compimento dell'atto nei confronti del pubblico ministero, il quale ha comunque facoltà di assistervi.

Di notevole importanza è anche la disciplina riguardante l'accesso in luoghi privati o non aperti al pubblico e manchi il consenso di chi ne abbia la disponibilità.
Per tali luoghi l'accesso deve infatti essere autorizzato dal giudice, il quale deciderà sulla questione operando un bilanciamento tra il sacrificio imposto alla intimità del domicilio e la rilevanza della prova che il difensore intende procurarsi.

La decisione del giudice è adottata con decreto motivato, non impugnabile.

La persona che ha la disponibilità del luogo, se presente, ha la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, a patto che quest'ultima sia prontamente reperibile.

Massime relative all'art. 391 sexies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42588/2005

In tema di indagini difensive, la possibilitā di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilitā di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attivitā non č consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).

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