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Articolo 335 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Registro delle notizie di reato

Dispositivo dell'art. 335 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto(5).

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico(6).

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata(6).

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta(2).

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile(3).

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

__________________

(2) Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma di tale comma, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui ai commi 3 e 3-bis di tale articolo, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"
(3) L'ultimo comma è stato inserito dall'art. 18 della l. 8 agosto 1995, n. 332.
(4) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(5) Comma modificato dall'art. 15, co. 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo, nella sua formulazione previgente, era il seguente: "Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito".
(6) Comma aggiunto dall'art. 15, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

L'istituzione del registro delle notizie di reato e la regolamentazione dell’attività di iscrizione delle notizie di reato e del nominativo del soggetto indagato trovano il proprio fondamento nell'esigenza di garantire il rispetto dei termini massimi di durata delle indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 335 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inciso sull’art. 335 c.p.p.

In primo luogo, il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia) fornisce la definizione della notizia di reato, che è la fonte dalla quale ogni procedimento penale prende avvio. In particolare, la notizia di reato viene definita come l’informazione contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Ai sensi del comma 1, il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere immediatamente le notizie di reato (che gli sono pervenute o che ha acquisito di propria iniziativa ai sensi dell’art. 330 del c.p.p.) nell’apposito registro delle notizie di reato. Inoltre, con l’iscrizione, se possibile, il pubblico ministero deve indicare le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
Il nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia) si sofferma sull’iscrizione del nome del soggetto a cui è attribuito il reato. Nel registro delle notizie di reato, il pubblico ministero deve anche iscrivere il nome dell’indagato quando, al momento dell’iscrizione o anche successivamente, emergono indizi a suo carico.

Occorre precisare che, presso gli uffici della Procura, esistono diversi tipi di registri:
  1. il registro ordinario, nel quale sono iscritte sia le notizie di reato contro noti (Modello 21), sia le notizie di reato contro ignoti (Modello 44);
  2. il registro degli atti non costituenti reato, nel quale sono iscritte le denunce di fatti che non costituiscono un’ipotesi di reato (Modello 45);
  3. il registro delle notizie anonime, in cui sono raccolte le denunce anonime (Modello 46): della denuncia anonima non può essere fatto alcun uso (comma 3 dell'art. 333 del c.p.p.), salvo che non sia corpo del reato o comunque provenga dall’imputato (art. 240 del c.p.p.).

Va precisato che l'iscrizione non rappresenta una mera formalità: infatti, dal momento in cui viene fatta, decorrono alcuni importanti termini che regolano l'attività di indagine preliminare dell'organo inquirente e condizionano le sue scelte in relazione all'esercizio dell'azione penale (v. artt. art. 344 del c.p.p., 405, 449, 454 e 459 c.p.p.).

Poi, secondo il nuovo comma 1-ter (anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia), quando il pubblico ministero non ha provveduto tempestivamente ad effettuare le iscrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, allora egli può procedere alla cd. retrodatazione all’atto di disporre l’iscrizione: ossia, nel momento dell’iscrizione, il pubblico ministero può indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve considerarsi effettuata.

Il comma 2 precisa inoltre che, se muta la qualificazione giuridica del fatto o risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero non è tenuto a procedere a nuove iscrizioni, ma deve semplicemente aggiornare il registro, senza perciò alcuna modifica dei termini di cui agli articoli appena elencati.

Ai sensi del comma 3, in qualsiasi momento, chiunque può richiedere se siano svolte indagini nei suoi confronti. Lo stesso diritto spetta alla persona offesa dal reato, nonché ai loro rispettivi difensori. In questi casi, se un soggetto ne fa richiesta, la cancelleria è obbligata a comunicargli se vi siano o meno procedimenti che lo riguardano.
Tuttavia, per i gravi reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p., per i quali spesso sussiste la necessità di compiere complesse indagini e di accertare responsabilità penali in relazione a più soggetti (ad es. per associazione mafiosa), tale comunicazione comprometterebbe senza dubbio alcuno l'esito delle indagini: ecco perché, in tal caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste.

Peraltro, il comma 3-bis specifica che, per ogni tipologia di reato, qualora vi siano specifiche esigenze investigative, il pubblico ministero può apporre il segreto sulle iscrizioni per un tempo non superiore ai tre mesi dalla richiesta di comunicazione.

Da ultimo, ai sensi del comma 3-ter, decorsi almeno sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela, oltre alla comunicazione dell'iscrizione, la persona offesa può chiedere a che punto si trovino le indagini.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’art. 1, comma 9, lettera p) della legge delega affida al legislatore delegato il compito di definire la nozione di notizia di reato, stabilendo i criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscrizione nel registro.
Tale definizione assume particolare importanza al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che - come previsto dalle successive lettere q) e r) della delega - viene ora chiamato a valutare la tempestività dell’iscrizione.


Come già osservato nella Relazione al testo della legge delega, nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, viene altresì perseguito l’obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato – intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva – a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall’altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell’iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.


A tale riguardo, in particolare, va rilevato che il più generale diritto alla conoscenza attiva di indagini a proprio carico dovrebbe essere inteso in senso funzionale al diritto di difesa ed al diritto di essere informato in termini brevi circa la natura ed i motivi dell’accusa, coerentemente con l’art. 6 par. 3, lett. a) CEDU e art. 14 n. 3 lett. a) del patto internazionale sui diritti civili e politici, così come in ambito nazionale debba valere l’art. 111, co. 3, Cost., anche al fine di assicurare “le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni” nel corretto allineamento con l’art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28.


Pertanto, giacché l’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una componente “oggettiva” - qual è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa - e una componente “soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono partitamente fissati, per un verso, i presupposti per l’iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti necessari per l’iscrizione del nominativo della persona - se identificata – alla quale la notizia stessa debba essere attribuita.


Quanto al profilo oggettivo, rielaborando uno spunto nato in seno alla Commissione Riccio, la notizia di reato è stata definita - nel comma 1 del novellato art. 335 - come la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza: dunque, esse sono indicate solo ove risultino; ovviamente, ove dovessero essere individuate in epoca successiva, l’iscrizione andrà in tal senso integrata.


Quanto all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (attualmente disciplinata all’interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel nuovo comma 1 bis dell’art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico». Tale espressione, mutuata per coerenza sistematica dall’art. 63 c.p.p., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.


Da ultimo, con il nuovo comma 1 ter, è stato attribuito al pubblico ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti, il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata. La previsione, che traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l’attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega.

Massime relative all'art. 335 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5924/2015

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordina l'espletamento di ulteriori indagini nei confronti di soggetti identificati e per una ipotesi di reato diversa da quella già iscritta contro ignoti, previa iscrizione del nominativo dell'indagato e del titolo di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo attribuiti al giudice sull'intera "notitia criminis". (Fattispecie relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Cass. pen. n. 46135/2014

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in un procedimento contro ignoti, disponga l'iscrizione del nome di un soggetto nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. e, contestualmente, ordini la formulazione della imputazione nei suoi confronti.

Cass. pen. n. 40538/2009

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, c.p.p., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. (Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame).

In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività.

Cass. pen. n. 2818/2007

La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 33836/2006

Il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato, decorre non già dall'iscrizione della notizia solo oggettivamente qualificata ma dal momento in cui è iscritto il nome della persona alla quale è attribuito.

Cass. pen. n. 22909/2005

Non è abnorme, e pertanto non ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis.

Cass. pen. n. 33067/2003

Per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 comma 2 c.p.p., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma.

Cass. pen. n. 24279/2003

La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero (ex art. 335 c.p.p.) o da un fatto investigativo che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini (ad es. fermo od arresto). Di conseguenza la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. (Nella fattispecie, la parte offesa di un delitto di estorsione, dopo avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni accusatorie, le aveva ritrattate in conseguenza delle minacce ricevute ed il tribunale del riesame aveva affermato che anche le prime dichiarazioni dovevano essere sottoposte a verifica ex art. 192 c.p.p., ritenendo erroneamente che la persona offesa avesse comunque assunto la qualità di coindagato).

Cass. pen. n. 34536/2001

In tema di azione penale, qualora il pubblico ministero, dinanzi a un atto contenente una notizia di reato, abbia omesso l'iscrizione nel registro mod. 21 ovvero l'abbia eseguita nel registro mod. 45 delle cd. pseudonotizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 5181/1999

I fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione integrano autonome figure criminose e vanno distintamente considerati, anche di fronte a una richiesta cautelare che li investa globalmente. A ciascuno di essi corrisponde una diversa notizia di reato, sicché il termine per il compimento delle indagini va computato, di volta in volta, dal momento in cui è stata eseguita nell'apposito registro l'annotazione del nome dell'indagato in riferimento allo specifico episodio di cui si tratta o, in difetto di essa o di idonea documentazione dalla quale risulti, dal momento in cui, secondo le risultanze in atti, l'autorità procedente avrebbe potuto eseguirla ovvero, in subordine, da quello di acquisizione della notizia o, infine, da quello in cui il fatto fu commesso, che non potrebbe mai essere posteriore a quello dell'iscrizione.

Cass. pen. n. 11441/1999

Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il P.M. iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla. Invero, da un lato, l'art. 335 c.p.p., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la notitia criminis ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, né prevede sanzione processuale (ferma restando la possibilità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari) per il ritardo; dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio perché compiuta, a suo dire, oltre il termine di legge, in conseguenza della iscrizione, da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato nell'apposito registro).

Cass. pen. n. 11009/1999

Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove notitiae criminis.

Cass. pen. n. 2087/1999

L'obbligo imposto al P.M. di iscrizione della notitia criminis in apposito registro risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata massima delle indagini e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti. Ne consegue che il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Consegue ulteriormente che, in difetto di tale presupposto, che investe l'an e il quando e determina il dies a quo della notitia criminis, l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratto al sindacato giurisdizionale; né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del P.M. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un'espressa previsione di legge.

Cass. pen. n. 4440/1998

Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il P.M. non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione di inutilizzabilità degli ulteriori atti compiuti. A nuova iscrizione può procedersi solo quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori; infatti, la novità di una notizia di reato si ricollega al suo oggetto (fatti riferiti e loro autore) e non dipende dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata. (Fattispecie in cui si è esclusa la utilizzabilità ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere di risultanze acquisite in un procedimento a carico di altri indagati, non potendo esse costituire nuova notizia, legittimante una diversa iscrizione).

Cass. pen. n. 11984/1997

La tardiva iscrizione della notitia criminis nel registro “mod. 44” da parte del pubblico ministero, con la conseguente sottrazione delle indagini al disposto dell'art. 415 c.p.p., non determina la nullità degli atti compiuti, ma può, all'occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, che però decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta.

Cass. pen. n. 2683/1997

Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro «mod. 45» (denominato «degli atti non costituenti notizia di reato») di cui al D.M. 30 settembre 1989, né può censurarsi in sede di legittimità la scelta del medesimo pubblico ministero di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dall'art. 335 c.p.p.; i provvedimenti predetti, infatti, non hanno natura giurisdizionale, sicché nemmeno possono essere sindacati sotto il profilo dell'abnormità, categoria che concerne esclusivamente gli atti del giudice, e solo del giudice, emessi in assenza dei presupposti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso il provvedimento con il quale il procuratore circondariale aveva direttamente trasmesso in archivio un esposto pervenuto al suo ufficio, precisando tuttavia che l'erroneità dell'iscrizione di una segnalazione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato e della diretta archiviazione da parte del procuratore della Repubblica è rimediabile all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, strutturato secondo il principio gerarchico).

Cass. pen. n. 1863/1997

Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.

Cass. pen. n. 820/1996

Non è possibile ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) senza inviare avviso alla persona che, presentando un esposto alla polizia giudiziaria, aveva fatto richiesta di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p. riguarda infatti solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Cass. pen. n. 1794/1995

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale è attribuito il reato, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e dell'utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione del suddetto soggetto non essendo al riguardo sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome.

Cass. pen. n. 2193/1994

L'obbligo del pubblico ministero di provvedere «immediatamente» alle iscrizioni previste dall'art. 335, comma 1, c.p.p. può ritenersi ritualmente adempiuto, posto che il concetto di «immediatezza» non implica la rigidità di un termine correlato a ore o a giorni, pur quando l'iscrizione, anche per la presenza di giorni festivi, sia differita di un giorno rispetto alla data di effettiva conosenza dei fatti da parte dello stesso pubblico ministero. Solo abnormi e ingiustificati ritardi nell'effettuazione delle iscrizioni in questione potrebbero (al di là di profili di responsabilità interna dell'ufficio), dar luogo ad illegittimità delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data. (Principi affermati in relazione alla verifica dell'avvenuta scadenza o meno del termine per le indagini preliminari fissato dall'art. 405 c.p.p.)

Cass. pen. n. 4575/1993

A norma dell'art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro la notitia criminis che gli perviene o che ha acquisita di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, sicché l'iscrizione consegue immediatamente a ricezione od acquisizione di notizia di reato anche quando è ancora ignoto l'autore. Pertanto, la pendenza del procedimento prescinde dall'esercizio successivo dell'azione penale (contro persona individuata) e di conseguenza, con riferimento al contenuto dell'art. 12 c.p.p., sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro scatta la disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione. (Nella specie, relativa a procedimento penale contro ignoti di competenza del tribunale e procedimento a carico di persona individuata di competenza del pretore connesso al primo a norma della lett. c dell'art. 12 cit., è stato risolto in conflitto dichiarando la competenza del tribunale).

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E. G. chiede
venerdì 10/03/2023 - Puglia
“Buonasera,
in data 24/04/2022 ho ricevuto una denuncia dal rappresentante legale di una azienda per la quale ho lavorato per i reati 640 e 494 (la denuncia invero è stata fatta verso ignoti, nel successivo luglio sono stato sottoposto ad identificazioni dai carabinieri).
In data 17/02 ho ricevuto una convocazione dai carabinieri del mio comune di residenza su delega del PM della procura di XXX per essere interrogato (art.370 e 350 c.p.) in merito al reato contestato 494 c.p. proc. pen. n. xxxx/23 (venivo poi sentito in data 23/02/2023). In quella sede il brigadiere chiariva (come da documentazione che posso allegare) che aveva ricevuto delega per indagare esclusivamente su tale reato.
Contestualmente ho effettuato una richiesta 335 c.p.p. a mio nome da cui si evince invece che, con riferimento al medesimo proc. pen., il reato per cui sono indagato è il 640 - 61 n7-n11 CP (data sul documento 24/02/2023).

Di seguito i miei quesiti:
- Come è possibile che ci sia tale discrepanza nelle informazioni? Quale delle due è più attendibile?
- Nei due casi, ovvero 494 o 640 con relative aggravanti, quali sono le possibili condanne cui potrei andare incontro in caso di rinvio a giudizio (trascurando le valutazioni di merito sui fatti che saranno eventualmente chiarite in giudizio, premetto solo di essere incensurato e mai sottoposto ad indagini).

Cordialità”
Consulenza legale i 21/03/2023
In primo luogo va detto che il caso di specie è alquanto singolare in considerazione del fatto che, solitamente, il certificato emesso ex art. 335 del c.p.p. risulta estremamente attendibile, essendo immediatamente aggiornato con le iscrizioni che il PM appone sul registro degli indagati.

E’ sicuramente possibile che vi sia un disallineamento dei dati tra il registro fisico e quello informatico, ma è una ipotesi piuttosto rara.

Ciò che conta, tuttavia, a parere di chi scrive, non è tanto comprendere quale dato sia quello più attendibile ma se, in effetti, è potuto succedere qualcosa a seguito dell’interrogatorio.

Ci spieghiamo bene.

Il fatto che sia stato disposto – ed eseguito – un interrogatorio per il reato di sostituzione di persona indica, di per certo, che quel reato era stato iscritto nell’apposito registro e che, quindi, il PM effettivamente stava indagando in relazione a detto reato. Si noti, inoltre, che l’organo inquirente è libero di disporre l’interrogatorio in relazione ad un fatto piuttosto che ad un altro, senza che ciò comporti una qualche irritualità.
Il PM, dunque, nel caso di specie ben avrebbe potuto delegare l’interrogatorio in modo specifico sulla sostituzione di persona e non sulla truffa, senza che da tale circostanza si possa dedurre l’assenza di una indagine per il reato di cui all’ art. 640 del c.p..

Ora, delle due l’una:
- o il certificato 335 c.p.p., per un qualsivoglia motivo, ha omesso l’indicazione della sostituzione di persona;
- oppure, nelle more tra l’interrogatorio e la richiesta ex art. 335 c.p.p., è mutata l’iscrizione sul registro degli indagati. E’ possibile, ad esempio, che a seguito della lettura delle dichiarazioni dell’indagato il PM abbia proceduto all’archiviazione della fattispecie di cui all’ art. 494 del c.p. o abbia modificato l’iscrizione del procedimento originario. In tale ultima evenienza sarebbe del tutto normale che il 335 non recasse più l’iscrizione del reato contro la fede pubblica.

Il reale stato dell’arte, comunque, sarà noto all’indagato solo al momento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a meno che non si tenti una interlocuzione diretta con l’organo inquirente.

Quanto alla pena, è estremamente difficile fare una previsione per diverse ragioni.

La sostituzione di persona e la truffa sono puniti con pene edittali che presentano una forbice relativamente ampia (fino a un anno per la sostituzione e da sei mesi a tre anni per la truffa) e, pertanto, è estremamente difficile capire (anche in considerazione del fatto che non si conoscono i contorni fattuali della vicenda) se il giudice si attesterà sul minimo edittale oppure no.

Inoltre, va detto che la dosimetria della pena dipende dagli elementi enucleati nell’ art. 132 del c.p. e art. 133 del c.p. che attribuiscono una grandissima discrezionalità al giudicante, del tutto imprevedibile in astratto.

Va detto, tuttavia, che nel caso di specie, in caso di condanna:
- il giudice quasi sicuramente riconoscerebbe il concorso formale tra le fattispecie o il medesimo disegno criminoso ex art. 81 del c.p., tale per cui la pena che verrà comminata sarà quella per il reato più grave (la truffa) aumentata sino al triplo (es. il giudice potrebbe condannare a 6 mesi per la truffa + 2 mesi quale aumento per la sostituzione di persona);
- inoltre, anche in considerazione dell’incensuratezza dell’indagato, è quasi certo che il giudice concederebbe le attenuanti generiche di cui all art. 62 bis del c.p. con conseguente attenuazione della pena erogata in concreto.

S. Z. chiede
mercoledì 19/01/2022 - Lombardia
“QUERELA PER VIOLENZA PRIVATA COSA RISCHIO?

buongiorno, sono stata querelata per il reato di violenza privata dal genitore di un minore, descrivo brevemente quanto accaduto:
un gruppo di ragazzetti lanciano palle di neve contro la finestra di casa di mio padre, il quale esce e chiede la motivazione di tale gesto, come risposta riceve insulti (testuali) che ... vuoi vecchio di ..., non rompere i ..., vaf... . in seguito a queste offese mio padre decide di prendere la macchina e andare a cercare gli autori di tale comportamento che nel frattempo sono scappati a piedi.
Casualmente mi trovo all'esterno di un locale e vedo mio padre in macchina visibilmente turbato, dopo avergli chiesto la motivazione di tale turbamento, lo esorto a tornare a casa e a lasciar perdere.
Qualche istante dopo rivedo mio padre in macchina ancora alla ricerca dei vandali, al che prendo la macchina, lo seguo e lo accompagno a casa, accertandomi che ci rimanga e che si rassereni.
Mentre torno al locale, casualmente, a pochi metri di distanza, intravedo il gruppo di ragazzini e identifico uno di quelli riconosciuti da mio padre per via della giacca vistosa.
Mi avvicino con la macchina, vedendomi i ragazzini scappano, li seguo per una ventina di metri e aprendo lo sportello per scendere riesco a fermare uno di loro. Apprendo che il ragazzo in questione ha 12 anni e dopo questa scioccante scoperta decido di farlo salire in macchina per riportarlo a casa dei suoi genitori, nel frattempo chiedo informazioni sull'accaduto e chiedo i nomi dei responsabili degli insulti a mio padre. Il ragazzino collabora e mi indica nome e cognome di colui che, a suo dire, avrebbe insultato mio padre.
Fatto ciò mi appresto a riportare il ragazzino presso la sua abitazione, cercando di fargli capire che il suo comportamento era sbagliato e che avrebbe dovuto portare rispetto ad un uomo che anagraficamente potrebbe benissimo essere suo nonno.
Purtroppo il ragazzino abita in una via molto stretta nella quale il mio veicolo è impossibilitato al passaggio, lo faccio quindi scendere, dicendogli di fare il bravo e di tornare diretto a casa, non ho ritenuto necessario comunicare ai suoi genitori l'accaduto in quanto il fatto è accaduto la sera di Natale alle ore 23:00 circa e ho pensato che fosse scortese presentarmi a casa di altri a quell'ora in un giorno di festa.
Nei giorni successivi sono stata sottoposta a quarantena fiduciaria a causa di contatti con positivi Covid e in seguito sono risultata positiva a mia volta, isolandomi spontaneamente fino alla data del 10/01/2022.
Il giorno 17/01/2022 i carabinieri si sono presentati presso la mia abitazione informandomi di essere stata accusata di violenza privata per quell'episodio.
Ho cercato di contattare il padre del ragazzo per potergli spiegare la mia versione dei fatti, il quale ha accettato cortesemente di incontrarmi se non poi annullare l'incontro 10 minuti prima dell'appuntamento tramite un sms scrivendo "scusa non posso passare". Ho tentato di ricontattarlo telefonicamente, ma il mio numero risulta essere stato bloccato.
A questo punto dovremo per forza procedere seguendo il procedimento penale, ma dal momento in cui i carabinieri mi hanno chiesto altri 15 giorni prima di presentarmi in caserma e notificare il tutto non ho ancora contattato un legale e volevo capire a grandi linee a cosa potrei andare incontro
Grazie”
Consulenza legale i 26/01/2022
Sulla base di quanto esposto i Carabinieri trasmetteranno l’atto di denuncia-querela alla Procura della Repubblica territorialmente competente. Verranno quindi avviate le indagini preliminari.
In tal senso si specifica che non spetta alla persona offesa qualificare il fatto come reato, potendo invece solo offrire ulteriori elementi per meglio inquadrarlo (anche attraverso la c.d. integrazione di denuncia-querela), in quanto la qualificazione giuridica è prerogativa esclusiva dell’Autorità giudiziaria.
In questo senso rileva poco che sia stata sporta una denuncia-querela per violenza privata, dovendosi fare riferimento solo all’eventuale capo d’imputazione al termine delle indagini preliminari.
Sulla base di quanto esposto, questa redazione consiglia quanto segue:
a) presentare un’istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica territorialmente competente al fine di conoscere se vi siano in essere procedimenti penali a suo carico ed in relazione a quale fattispecie penale.
b) qualora le indagini preliminari, o l’eventuale capo di imputazione futuro, riguardino un reato procedibile a querela della persona offesa è consigliabile provare a conciliare la controversia mediante remissione di querela ed accettazione della medesima, seguite da apposito atto di transazione con risarcimento del danno in favore della persona offesa.
c) qualora il procedimento penale sia basato su un reato con procedibilità d’ufficio, si suggerisce di depositare una memoria scritta presso la Procura della Repubblica, e indirizzata nello specifico al Pubblico Ministero titolare del fascicolo, al fine di spiegare le proprie motivazioni/la propria versione dei fatti chiedendo che lo stesso PM proceda ad una richiesta di archiviazione.
In ogni caso, è opportuno nominare un difensore di fiducia al fine di essere assistiti in questa controversia.
Qualora non ne nomini uno la legge prevede che, al compimento del primo atto garantito (es. informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.), le venga nominato un difensore d’ufficio.

M. D. chiede
mercoledì 05/01/2022 - Lazio
“Buonasera sono indagato e sono partite le indagini preliminari per il reato 615 ter (indagini partite il 23 agosto2021 e teoricamente ci sono 6 mesi di tempo come termine ultimo per il 415 bis), premetto che sono incensurato e che sono idoneo ad una graduatoria di concorso pubblico come autista di ambulanza e a breve mi dovrebbe arrivare l'email di assunzione. Se mi dovesse arrivare l'email di assunzione il mio carico pendenti ad oggi risulta ancora negativo, quindi vorrei sapere se la pubblica amministrazione in fase di assunzione può verificare il casellario, il carico pendente e se invece possono accedere alle notizie di reato in fase di indagini preliminari art. 335.
Vorrei un vostro chiarimento.
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 15/01/2022
La domanda sembra essere malposta e denota una non corretta cognizione di cosa sia il casellario, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex art. 335 c.p.p.

Il casellario è noto che riporta i precedenti penali del soggetto analizzato, che siano giunti ad un esito definitivo.
Ad esempio, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento, la stessa apparirà di certo nel casellario richiesto dalla Pubblica Amministrazione istante.
Il certificato dei carichi pendenti, invece, indica tutti i procedimenti penali cui il soggetto analizzato è sottoposto, siano essi nella fase delle indagini preliminari e/o nelle ulteriori fasi (udienza preliminare, dibattimento, etc.).

Non ha dunque senso chiedersi se la Pubblica Amministrazione può richiedere un certificato ex art. 335 c.p.p.
Ciò per la semplice ragione che, in realtà, il 335 è lo strumento offerto all’ indagato e/o alla persona offesa dal reato per conoscere di indagini che lo riguardano e non è affatto lo strumento di riferimento della PA in caso di assunzioni che, di solito, procede tramite il certificato dei carichi pendenti onde avere un chiaro quadro giudiziario del soggetto analizzato.

In via generale, va detto che la Pubblica Amministrazione ha sempre massima visibilità del passato giudiziario di un soggetto qualsiasi.
Ciò anche in considerazione del fatto che alla stessa saranno visibili iscrizioni che, di solito, sono occultate persino ai privati.
Per tale ragione, soprattutto in termini di casellario, si fanno differenze tra quello richiesto dal privato e quello richiesto dalla PA, in cui appaiono iscrizioni che, di solito, non appaiono nel certificato richiesto dal privato nel caso in cui, ad esempio, sia stato concesso il beneficio della “non menzione” della condanna riportata.

Elsa B. chiede
martedì 14/03/2017 - Emilia-Romagna
“Tre mesi fa ho fatto una denuncia ed ho chiesto il 335 cpp. La risposta è stata la seguente: "si attesta che a carico della
persona offesa (omissis) risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazioni :
numero del procedimento
n....rgnr mod. 45
data di iscrizione della persona : (omissis)
titolo reato:atti relativi
nome del p.m.: ....
fase indagini

Potete dirmi che cosa significa quanto sopra?
Inoltre un mese fa ho richiesto un altro 335 cpp ma ad oggi non mi hanno rilasciato ancora niente. La segreteria della procura ha detto che devo chiedere lo stato del procedimento. Cosa significa questo?

Consulenza legale i 16/03/2017
Il registro delle notizie di reato, ex art. 335 c.p.p., contiene i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese; è un registro riservato nel senso che il suo contenuto può essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge.

Il pubblico ministero potrebbe vietare la comunicazione delle informazioni contenute in tale registro (per giustificati motivi e per non più di tre mesi).
L’Ufficio comunica le risultanze del registro, cioè:
1) nulla, se non vi è alcuna iscrizione (ovvero se il Pubblico Ministero ha vietato la comunicazione).
2) il numero del procedimento, il reato ed il nome del magistrato titolare dell'indagine, in caso di iscrizioni positive.

Mentre l’indagato è una persona sottoposta ad indagini preliminari, all’esito delle quali eventualmente il P.M. potrà anche chiedere l’archiviazione degli atti, l’imputato è una persona che è sottoposta ad un processo penale. Tecnicamente l’imputato è la persona nei confronti della quale il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale, ovvero ha ritenuto sussistenti gli elementi di indagine raccolti ed ha avviato un vero e proprio processo a suo carico.

Nel certificato del casellario dei carichi pendenti (cfr. Art. 2, D.P.R. 313/2002) risultano quindi iscritte le persone che hanno assunto la formale qualifica di imputato.
In breve, durante le indagini preliminari, il soggetto denunciato/querelato viene iscritto nel registro ex art. 335 ed assume la qualifica di indagato.
Svolte le indagini preliminari, il P.M. decidere se archiviare o esercitare l’azione penale. In ques’ultimo caso, l’indagato diventa imputato e risulterà quindi un “carico pendente” a suo nome.

Nel caso di specie, sembra che l’Ufficio abbia indicato di presentare la richiesta di carichi pendenti.
Il registro delle notizie di reato, ex art. 335 c.p.p., contiene i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese; è un registro riservato nel senso che il suo contenuto può essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge.

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