Cass. pen. n. 5924/2015
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordina l'espletamento di ulteriori indagini nei confronti di soggetti identificati e per una ipotesi di reato diversa da quella già iscritta contro ignoti, previa iscrizione del nominativo dell'indagato e del titolo di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo attribuiti al giudice sull'intera "notitia criminis". (Fattispecie relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Cass. pen. n. 46135/2014
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in un procedimento contro ignoti, disponga l'iscrizione del nome di un soggetto nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. e, contestualmente, ordini la formulazione della imputazione nei suoi confronti.
Cass. pen. n. 40538/2009
Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, c.p.p., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. (Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame).
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In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività.
Cass. pen. n. 2818/2007
La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 33836/2006
Il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato, decorre non già dall'iscrizione della notizia solo oggettivamente qualificata ma dal momento in cui è iscritto il nome della persona alla quale è attribuito.
Cass. pen. n. 22909/2005
Non è abnorme, e pertanto non ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis.
Cass. pen. n. 33067/2003
Per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 comma 2 c.p.p., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma.
Cass. pen. n. 24279/2003
La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero (ex art. 335 c.p.p.) o da un fatto investigativo che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini (ad es. fermo od arresto). Di conseguenza la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. (Nella fattispecie, la parte offesa di un delitto di estorsione, dopo avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni accusatorie, le aveva ritrattate in conseguenza delle minacce ricevute ed il tribunale del riesame aveva affermato che anche le prime dichiarazioni dovevano essere sottoposte a verifica ex art. 192 c.p.p., ritenendo erroneamente che la persona offesa avesse comunque assunto la qualità di coindagato).
Cass. pen. n. 34536/2001
In tema di azione penale, qualora il pubblico ministero, dinanzi a un atto contenente una notizia di reato, abbia omesso l'iscrizione nel registro mod. 21 ovvero l'abbia eseguita nel registro mod. 45 delle cd. pseudonotizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari.
Cass. pen. n. 5181/1999
I fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione integrano autonome figure criminose e vanno distintamente considerati, anche di fronte a una richiesta cautelare che li investa globalmente. A ciascuno di essi corrisponde una diversa notizia di reato, sicché il termine per il compimento delle indagini va computato, di volta in volta, dal momento in cui è stata eseguita nell'apposito registro l'annotazione del nome dell'indagato in riferimento allo specifico episodio di cui si tratta o, in difetto di essa o di idonea documentazione dalla quale risulti, dal momento in cui, secondo le risultanze in atti, l'autorità procedente avrebbe potuto eseguirla ovvero, in subordine, da quello di acquisizione della notizia o, infine, da quello in cui il fatto fu commesso, che non potrebbe mai essere posteriore a quello dell'iscrizione.
Cass. pen. n. 11441/1999
Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il P.M. iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla. Invero, da un lato, l'art. 335 c.p.p., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la notitia criminis ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, né prevede sanzione processuale (ferma restando la possibilità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari) per il ritardo; dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio perché compiuta, a suo dire, oltre il termine di legge, in conseguenza della iscrizione, da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato nell'apposito registro).
Cass. pen. n. 11009/1999
Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove notitiae criminis.
Cass. pen. n. 2087/1999
L'obbligo imposto al P.M. di iscrizione della notitia criminis in apposito registro risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata massima delle indagini e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti. Ne consegue che il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Consegue ulteriormente che, in difetto di tale presupposto, che investe l'an e il quando e determina il dies a quo della notitia criminis, l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratto al sindacato giurisdizionale; né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del P.M. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un'espressa previsione di legge.
Cass. pen. n. 4440/1998
Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il P.M. non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione di inutilizzabilità degli ulteriori atti compiuti. A nuova iscrizione può procedersi solo quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori; infatti, la novità di una notizia di reato si ricollega al suo oggetto (fatti riferiti e loro autore) e non dipende dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata. (Fattispecie in cui si è esclusa la utilizzabilità ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere di risultanze acquisite in un procedimento a carico di altri indagati, non potendo esse costituire nuova notizia, legittimante una diversa iscrizione).
Cass. pen. n. 11984/1997
La tardiva iscrizione della notitia criminis nel registro “mod. 44” da parte del pubblico ministero, con la conseguente sottrazione delle indagini al disposto dell'art. 415 c.p.p., non determina la nullità degli atti compiuti, ma può, all'occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, che però decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta.
Cass. pen. n. 2683/1997
Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro «mod. 45» (denominato «degli atti non costituenti notizia di reato») di cui al D.M. 30 settembre 1989, né può censurarsi in sede di legittimità la scelta del medesimo pubblico ministero di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dall'art. 335 c.p.p.; i provvedimenti predetti, infatti, non hanno natura giurisdizionale, sicché nemmeno possono essere sindacati sotto il profilo dell'abnormità, categoria che concerne esclusivamente gli atti del giudice, e solo del giudice, emessi in assenza dei presupposti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso il provvedimento con il quale il procuratore circondariale aveva direttamente trasmesso in archivio un esposto pervenuto al suo ufficio, precisando tuttavia che l'erroneità dell'iscrizione di una segnalazione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato e della diretta archiviazione da parte del procuratore della Repubblica è rimediabile all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, strutturato secondo il principio gerarchico).
Cass. pen. n. 1863/1997
Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.
Cass. pen. n. 820/1996
Non è possibile ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) senza inviare avviso alla persona che, presentando un esposto alla polizia giudiziaria, aveva fatto richiesta di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p. riguarda infatti solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Cass. pen. n. 1794/1995
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale è attribuito il reato, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e dell'utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione del suddetto soggetto non essendo al riguardo sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome.
Cass. pen. n. 2193/1994
L'obbligo del pubblico ministero di provvedere «immediatamente» alle iscrizioni previste dall'art. 335, comma 1, c.p.p. può ritenersi ritualmente adempiuto, posto che il concetto di «immediatezza» non implica la rigidità di un termine correlato a ore o a giorni, pur quando l'iscrizione, anche per la presenza di giorni festivi, sia differita di un giorno rispetto alla data di effettiva conosenza dei fatti da parte dello stesso pubblico ministero. Solo abnormi e ingiustificati ritardi nell'effettuazione delle iscrizioni in questione potrebbero (al di là di profili di responsabilità interna dell'ufficio), dar luogo ad illegittimità delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data. (Principi affermati in relazione alla verifica dell'avvenuta scadenza o meno del termine per le indagini preliminari fissato dall'art. 405 c.p.p.)
Cass. pen. n. 4575/1993
A norma dell'art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro la notitia criminis che gli perviene o che ha acquisita di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, sicché l'iscrizione consegue immediatamente a ricezione od acquisizione di notizia di reato anche quando è ancora ignoto l'autore. Pertanto, la pendenza del procedimento prescinde dall'esercizio successivo dell'azione penale (contro persona individuata) e di conseguenza, con riferimento al contenuto dell'art. 12 c.p.p., sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro scatta la disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione. (Nella specie, relativa a procedimento penale contro ignoti di competenza del tribunale e procedimento a carico di persona individuata di competenza del pretore connesso al primo a norma della lett. c dell'art. 12 cit., è stato risolto in conflitto dichiarando la competenza del tribunale).