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Articolo 334 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivitą di investigazione difensiva

Dispositivo dell'art. 334 bis Codice di procedura penale

(1)1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Ratio Legis

Tale norma trova la propria ratio nella finalità di non limitare la possibilità di iniziativa investigativa del difensore.

Spiegazione dell'art. 334 bis Codice di procedura penale

Al fine di non compromettere l'attività difensiva, ma soprattutto al fine di non rendere vano il rapporto di fiducia ed etico-professionale tra il difensore e il proprio assistito, la norma in oggetto stabilisce la mancanza dell'obbligo di denuncia per il difensore, il suo sostituto, gli eventuali investigatori privati autorizzati ed i consulenti tecnici dallo stesso assunti.

Per tali soggetti l'obbligo non scatta nemmeno nel caso in cui apprendano notizie di reato nel corso delle indagini da loro svolte, anche con riferimento a soggetti diversi, dato che sussiste comunque il pericolo di compromettere la posizione del proprio assistito.

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