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Articolo 422 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Attività di integrazione probatoria del giudice

Dispositivo dell'art. 422 Codice di procedura penale

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice puó disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere(1).

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono(5).

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato puó chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4-bis. [Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater](2)(3)(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.
[omissis]

__________________

(1) Non può però essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere qualora il giudice ritenga che al proscioglimento dovrebbe seguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Successivamente, il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(3) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera n) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(4) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."
(5) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

La fase dell’udienza preliminare può assumere forme maggiormente complesse rispetto al modello previsto dall’art. 421 del c.p.p., quando si rende necessario integrare il materiale cognitivo a disposizione del giudice.

Spiegazione dell'art. 422 Codice di procedura penale

Ai sensi dell’art. 421 del c.p.p., all’esito dell’udienza preliminare, il giudice – se ritiene di essere in grado di decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Invece, secondo l’art. 421 bis del c.p.p., quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, se le indagini preliminari sono incomplete, il g.u.p. indica le ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare.

L’art. 422, comma 1 c.p.p. precisa che il g.u.p. – quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 421, comma 4 c.p.p.) e non provvede a norma dell’art. 421 bis del c.p.p. perché le indagini sono complete – il g.u.p. può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove da cui appare evidente la decisività ai fini del proscioglimento.

Quindi, il potere di integrazione probatoria del giudice è subordinato a condizioni particolarmente restrittive, dato che il g.u.p. può disporre d’ufficio soltanto le prove da cui appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Il comma 2 stabilisce che, quando non è possibile disporre immediatamente l’assunzione delle prove, il giudice fissa una nuova udienza, disponendo le opportune citazioni a comparire: la norma fa riferimento ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e agli indagati o imputati in procedimento connesso o collegato ex art. 210 del c.p.p..
Alla fine del comma 2, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto la possibile celebrazione dell’udienza a distanza: infatti, se è previsto dalla legge, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza; ancora, se le parti vi consentono, il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza.

Ai sensi del comma 3, l’audizione dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti e l’interrogatorio degli indagati o imputati connessi (cioè, le persone indicate dal comma 2) sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dal comma 2 dell’art. 421 del c.p.p.: ossia, prima il pubblico ministero e poi i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, infine, dell’imputato.
Poi, successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

Peraltro, come stabilito dal comma 4, l’imputato può in ogni caso chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano gli artt. 64 e 65 c.p.p.. Tuttavia, su richiesta di parte, il g.u.p. dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme dell’esame incrociato (ossia, nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p.).

Massime relative all'art. 422 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 755/2003

È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l'espressione «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422» utilizzata nell'art. 438, comma 2, c.p.p. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione.

Cass. pen. n. 4352/2000

In tema di udienza preliminare, l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 422, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla finalizzazione all'esercizio dell'azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in relazione alle esigenze di acquisizione probatoria.

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