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Articolo 348 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Assicurazione delle fonti di prova

Dispositivo dell'art. 348 Codice di procedura penale

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole(1).

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

  1. a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi [352, 353, 354];
  2. b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351];
  3. c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova(2).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Note

(1) L'impianto originario del codice di procedura penale aveva delineato un più rigido vincolo di dipendenza funzionale, in virtù del quale la polizia poteva svolgere indagini solo nell'ambito delle direttive impartite dall'autorità giudiziaria. Ora, invece, dopo i cambiamenti degli anni Novanta e Duemila, la P.G. ha acquisito maggiore autonomia nell'espletamento dei propri compiti investigativi.
(2) Tale comma è stato così sostituito dall’art. 8, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nel ridisegno il rapporto di dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, basato sul ruolo del pubblico ministero come organo necessario della fase delle indagini e della polizia giudiziaria come organo impegnato nello svolgimento delle investigazioni, fatta salva la possibilità di svolgere indagini anche di propria iniziativa, quindi non unicamente sottoposte alle direttive del P.M.

Spiegazione dell'art. 348 Codice di procedura penale

Oltre a svolgere funzioni investigative nella fase di acquisizione della notizia di reato e tra tale acquisizione e la comunicazione di essa al pubblico ministero (art. 347, la polizia giudiziaria continua a compiere le attività di indagine necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, anche successivamente all'iscrizione della notizia di reato.

Essa deve raccogliere ogni elemento utile ala ricostruzione dei fatti ed alla individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, oltre alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanza utili per la ricostruzione del quadro probatorio.

L'attività di indagine della polizia giudiziaria può essere autonoma, prima che il pubblico ministero assuma la direzione delle indagini, oppure delegata.
In quest'ultimo caso la polizia giudiziaria compie appunto gli atti delegati dal pubblico ministero, ma ciò non toglie che, a seconda dei casi e delle necessità, possa svolgere indagini di propria iniziativa, informando prontamente il pubblico ministero (c.d. attività parallela di indagine).

L'eventuale attività di indagine difforme dalle direttive impartite dal p.m. non determina alcuna conseguenza processuale, ma solamente responsabilità disciplinare.
Gli ufficiali di p.g. Possono omettere o ritardare gli atti delegati quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili di taluni delitti (elencati nell'art. 6 L. 146/2006). Tale scelta va comunque immediatamente comunicata al pubblico ministero competente.

In ogni caso,quando la polizia giudiziaria compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera.

Massime relative all'art. 348 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41385/2018

L'individuazione da parte della polizia giudiziaria dell'utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da "tracciare", rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la mera attività di individuazione dell'identità del singolo apparecchio telefonico mediante il monitoraggio di una utenza, non operando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato e costituendo unicamente il presupposto operativo di una successiva attività captativa di conversazioni, non necessita di un decreto autorizzativo, in quanto non lesiva di alcun principio costituzionale e sovranazionale e non assimilabile ad un mezzo di ricerca della prova).

Cass. pen. n. 41456/2012

La richiesta rivolta all'indiziato, nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire il riconoscimento della voce da parte della persona offesa costituisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo a norma degli artt. 55 e 348 c.p.p., che non influisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone la partecipazione obbligatoria del difensore.

Cass. pen. n. 1028/2006

Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, mediante il sequestro di un bicchierino di caffè offerto dalla polizia giudiziaria, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 c.p.p. in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.

Cass. pen. n. 6712/1999

Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, una volta intervenuto il Pubblico Ministero, deve compiere non solo gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la “notitia criminis”, non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l'art. 348, comma primo, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. (Fattispecie in cui la P.G. ha provveduto ad acquisire valutazioni circa una supposta contraffazione di marchi, servendosi all'uopo di persone esperte nel settore. La S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha, tra l'altro, escluso l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo, disposto dal P.M. anche sulla base dell'operato della P.G.).

Cass. pen. n. 1235/1998

Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), ma anche dopo tale comunicazione (art. 348 c.p.p.), giacché essa — oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. — ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art. 348 primo comma c.p.p. (Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M.).

Cass. pen. n. 3840/1998

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 348 c.p.p., secondo la quale la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera, non prescrive alcuna formalità — e tanto meno la forma scritta — per la scelta e la nomina di tali ausiliari; ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti, non versandosi in alcuna ipotesi di violazione di legge.

Cass. pen. n. 4452/1996

Gli artt. 347 e 348 c.p.p. attribuiscono alla polizia giudiziaria, nel periodo antecedente alla comunicazione della notizia di reato ed in quello successivo, il potere di espletare un ventaglio di attività ad iniziativa. Tra le attività — libere e tipicizzate, tutte tese all'assicurazione delle fonti di prova — che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare deve ricomprendersi, dopo la modifica introdotta con il D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12 nell'art. 321 c.p.p., anche il sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 10958/1993

Non è sindacabile la tipologia di atti di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per pervenire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile l'omesso compimento da parte della polizia giudiziaria di una perquisizione personale o locale, una volta acclarata sulla base del testimoniale raccolto ed ampiamente e criticamente valutato dal giudice di merito, la dinamica dei fatti).

Cass. pen. n. 4603/1993

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell'art. 348, primo comma, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.

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