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Articolo 388 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

Dispositivo dell'art. 388 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio(1).

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti [375 3, 294 3].

Note

(1) Prima di tale interrogatorio all'arrestato e al fermato non è dovuta l'informazione ex art. 369.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'esigenza di garantire anche in sede di interrogatorio del soggetto arrestato o fermato il diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 388 Codice di procedura penale

L'interrogatorio da parte del pubblico ministero rappresenta una mera facoltà, nonostante egli sia l'organo deputato a richiedere poi al g.i.p. la convalida dell'arresto, del fermo o della misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Ad ogni modo, il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio (con le guarantigie di cui all'art. 64), dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio.

In tal caso va precisato che per l'interrogatorio del pubblico ministero non è indispensabile la presenza del difensore dell'arrestato o del fermato.

Ai sensi del secondo comma, qualora si proceda ad interrogatorio, il p.m. deve informare il soggetto del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi di prova a suo carico e le fonti di prova, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non posa derivarne un pregiudizio per le indagini.

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