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Articolo 333 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Denuncia da parte di privati

Dispositivo dell'art. 333 Codice di procedura penale

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [364, 709 c.p.](1).

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale(2).

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240(3).

Note

(1) A differenza dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, rispetto ai quali vige sempre l'obbligo di denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 331), i privati sono sottoposti a tale obbligo solo in casi eccezionali, al di fuori dei quali si tratta di una mera facoltà.
(2) La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.
(3) Si tratta di quelle denunce che è impossibile attribuire a un soggetto determinato e che, pur non avendo rilevanza processuale, sono annotate in registro detto modello 46.

Ratio Legis

Il legislatore ha considerato che non sempre le notizie di reato possono risultare autoprodotte dagli organi inquirenti, potendo invece essere ricevute da questi, in alcune occasioni, secondo le modalità previste dalla legge e per questo definite "notizie di reato qualificate".

Spiegazione dell'art. 333 Codice di procedura penale

I privati che abbiano avuto in qualsiasi modo una notizia di reato sono obbligati a presentare denuncia all'autorità competente solamente nei casi tassativi ed eccezionali previsti dalla legge.

Il privato è tenuto alla denuncia quando è venuto a conoscenza del fatto che il denaro o le cose ricevute provengono da delitto (art. 709 c.p.– Omessa denuncia di cose provenienti da delitto). In sintesi, in questo caso, l’avviso all’Autorità deve essere dato, senza indugio, dopo che il privato sia venuto a conoscenza della sicura provenienza illecita dei beni.

Inoltre, sussiste un altro preciso obbligo di denuncia da parte di privati allorquando abbiano avuto notizia che all’interno della propria abitazione si trovano delle materie esplodenti (art. 679 679 c.p.).

Nondimeno, il privato cittadino ha una specifico obbligo di denuncia allorquando ha percepito la notizia della commissione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (Legge 15 marzo n. 82 del 1991).

Negli altri casi la denuncia è una mera facoltà per i privati, e lo stesso vale anche per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

Assai importante è la disposizione di cui al comma 3, secondo cui delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo che nei casi di cui all'art. 240, ovvero quando la denuncia stessa costituisca corpo del reato o provengono comunque dal reato.


Anonima è la denuncia che sia impossibile attribuire ad un soggetto determinato. Va considerata anonima anche la denuncia recante una sottoscrizione illeggibile o recante un nome di fantasia, mentre non potrebbe considerarsi invece anonima una denuncia da cui si possa comunque desumere la provenienza (ad es. amministratore delegato della società Alfa).

Importante sottolineare che la denuncia anonima può comunque essere utilizzata per l'attività pre-investigativa ai sensi dell'art. 330.

Massime relative all'art. 333 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2849/2019

In tema di stupefacenti è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 29/10/2018)

Cass. pen. n. 9041/2018

Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, è utilizzabile la segnalazione proveniente dal "whistleblower", in quanto l'identità del denunciate è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicchè non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art.333, comma 3, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all'art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla l. 30 novembre 2017, n. 279, nell'ambito del processo penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'art.329 cod.proc.pen.).

Cass. pen. n. 2623/2004

L'atto di querela, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositata materialmente da un incaricato anche se non munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell'incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente.

Cass. pen. n. 40355/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 c.p.p. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida «notizia criminis», con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.

Cass. pen. n. 33694/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo.

Cass. pen. n. 21258/2001

È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 comma secondo c.p.p., al direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti, direttamente o indirettamente, all'organizzazione, all'esercizio, all'utenza dei servizi postali e della telecomunicazioni o che vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali l'art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso che l'ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e continua a perseguire finalità pubbliche. (Fattispecie relativa a reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente della amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza della stessa, già locato ad una ditta privata e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione all'ente titolare).

Cass. pen. n. 2838/1998

In tema di formalità della querela la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma secondo, c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta la materiale presentazione nelle mani del P.M., il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che, per legge, ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.

Cass. pen. n. 12728/1995

L'art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute; tale disposizione — espressamente richiamata dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale — è operante non ostando il disposto del n. 3 dell'art. 333 c.p.p. nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.

Cass. pen. n. 2087/1994

Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333, comma 3, c.p.p., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l'attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima).

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M. F. chiede
venerdì 24/04/2026
“Egregi avvocati di brocardi.it
Vi contatto per avere delucidazioni su norme e reati inerenti il caso che in breve vi espongo:
Pochi giorni fa avevo richiesto telefonicamente e via email, all'archivio notarile di XXX (poiché il notaio non esercitava più) un atto notarile di compravendita di un immobile che mio padre aveva comprato (pagandolo dal suo personale conto bancario) per mia sorella.
Seguo tutte le indicazioni (per nulla semplicissime) datemi telefonicamente e via email dall'impiegata dell'ufficio dell'archivio notarile, e procedo con il pagamento dovuto per farmi inviare alla mia residenza l'atto notarile per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Poi un giorno fa, sono stata chiamata dall'archivio Notarile di XXX, e l'impiegata dell'ufficio, mi ha chiesto se avessi inviato un ulteriore bonifico con lo stesso esatto importo, per la richiesta del medesimo atto di compravendita, e con le stesse modalità già pattuite, con intestato sia il bonifico che il recapito ad una tale Tizia (per privacy non vi scrivo il nome cognome) di YYY (che con ricerche da me effettuate dopo l'accaduto ho scoperto che è legata ad agenzie di sicurezza e vigilanza privata).
Faccio notare che per richiedere un atto notarile di compravendita, in cui il notaio non esercita più, è necessario rivolgersi all'Archivio notarile del comune dove il notaio esercitava.
Ma per ricevere l'atto notarile dall'Archivio Notarile è necessario richiedere (o di persona o telefonicamente) informazioni su come effettuare il pagamento dovuto, che dipende strettamente dalla quantità di pagine che calcola lo stesso ufficio dell'archivio notarile. Non è possibile farlo in altra maniera.
Allora arrivo al nocciolo della questione:
Di queste informazioni potevo esserne a conoscenza solo io avendo io comunicato telefonicamente con piu chiamate ed email l'archivio notarile di XXX e facendomi solo io inviare il modulo da compilare per effettuare il pagamento.
Poi a chi potrebbe interessare oltre a me quell'atto notarile di compravendita fatto nel 1998?
Poi proprio subito dopo la mia richiesta di avere copia di quell'atto.
Io ho richiesto quell'atto notarile per dimostrare che c'è stata una lesione di legittima alla morte di mio padre avvenuta nel 1999 poiché con la successione non ho ricevuto nulla dal patrimonio di mio padre e non c'è stata nessuna azione di riduzione.
Gli eredi legittimi dopo la morte di mio padre, (poiché non abbiamo nessunissimo parente neanche di sesto grado) erano: mia madre (che ha rinunciato all'eredità in favore di mia sorella e me), mia sorella ed io.
Mi sono quindi accorta senza alcun dubbio, di essere spiata e controllata attraverso il mio smartphone e con telecamere nascoste nella mia abitazione (dove risiedo da sola).
Quindi la domanda rivolta a voi di brocardi.it è:
Ci sono norme specifiche che disciplinano l'accesso all'archivio notarile a un atto notarile di compravendita (del 1998 e che quando è stato venduto nel 2019 da mia sorella non ho potuto ricorrere all'azione di riduzione) che interessa solo i legittimi eredi fino al secondo grado?
Come mi suggerite di muovermi per riuscire a far luce sull'accaduto che vi ho esposto?
Come posso procedere e provare in maniera incontrovertibile tutti i reati che si evincono da questa vicenda?
A quale articolo o norma posso appellarmi per far aprire un indagine alla Procura Penale della Repubblica e fare pienamente luce sulle responsabilità penali di questa vicenda?
In attesa di un vostro cortese riscontro
Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/05/2026
Il primo aspetto che si chiede di chiarire è quello relativo alla sussistenza o meno di specifiche modalità per richiedere copia di un atto pubblico rogato da notaio che ha cessato l’esercizio delle funzioni.
La risposta è positiva e tali modalità trovano precisa disciplina nella “Guida ai servizi degli Archivi notarili”, l’ultima delle quali, pubblicata nel mese di marzo 2025, è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pubblicazioni_studi_ricerche_testo_selezionato?contentId=SPS341837.

La Guida contiene informazioni utili per i cittadini e i professionisti che devono compiere ricerche documentali o estrarre copia di un atto notarile.
In particolare, per ciò che concerne la ricerca di atti e la richiesta di copie, va detto che, quando il notaio cessa l’attività o si trasferisce in altro distretto notarile, le copie dei suoi atti e repertori possono essere rilasciate solo dall’archivio notarile del distretto dove operava all’epoca della stipula.
Per individuare l’archivio notarile competente ci si può avvalere del sistema Archinota, impostando semplicemente la ricerca per nome, sede o periodo.
Anche tale sistema è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Si riassumono i punti essenziali delle linee guida a tal fine dettate.
Per la richiesta di ricerca di un atto occorre pagare la somma di 6 euro, allo sportello o con bonifico sul c/c postale dell’archivio notarile.
Per richiedere la copia, integrale o per estratto, è opportuno telefonare o scrivere per e-mail o PEC, mediante apposito modello, per avere informazioni sul costo, precisando se la copia deve essere rilasciata su supporto cartaceo o informatico, e se deve essere in bollo o in carta libera, avendo cura, in quest’ultimo caso, di indicare l’uso cui la copia è destinata.

Le copie cartacee possono essere ritirate presso l’archivio o trasmesse per posta, mentre quelle su supporto informatico possono essere consegnate anche per posta elettronica o PEC, tutte in formato PDF firmato digitalmente (p7m).
Per la lettura e l’ispezione di un atto è dovuto il diritto complessivo di 10 euro; per il rilascio di copie autentiche su supporto informatico o cartaceo, di un atto redatto su originale cartaceo deve essere corrisposto il diritto fisso di 18 euro, oltre ai 6 euro per la richiesta.
Per la scritturazione è dovuto inoltre il diritto di euro 1,50 per ogni facciata di 25 righe; se la richiesta è con urgenza, il diritto raddoppia a 3 euro per facciata.

Il versamento della somma dovuta e liquidata avviene di norma direttamente allo sportello a mezzo POS. Per le copie richieste per corrispondenza, a mezzo fax, e-mail o PEC, l’importo dovuto deve essere versato sul c/c postale intestato all’Archivio, con bollettino postale o bonifico bancario o avviso PagoPa (sistema quest’ultimo destinato a diventare esclusivo nel prossimo futuro), le cui ricevute è opportuno trasmettere all’ufficio, al fine di agevolare la definizione della pratica.

Per maggiori approfondimenti si rinvia, comunque, alla Guida pubblicata sul sito del Ministero.
Si precisa, infine, che chiunque, anche se non è parte o non è direttamente interessato all'atto, può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie autentiche di un atto notarile pubblico; non occorre fornire alcuna giustificazione o motivazione alla richiesta di una copia di un atto pubblico notarile.
Infatti, in quanto imposto da norme di legge, il rilascio di copie da parte del notaio non è lesivo della riservatezza e, quindi, non sono applicabili i limiti relativi alla tutela dei dati personali.

Sul fronte penale, valga quanto segue.
Dalla richiesta di parere emerge una supposta attività di spionaggio ai danni della richiedente, che viene dedotta unicamente dal fatto che, a seguito di specifica richiesta di un atto notarile, la medesima richiesta parrebbe sia stata effettuata anche da tale Tizia, ovvero da un soggetto non meglio identificato ed apparentemente estraneo alle vicende successorie di cui trattasi.
Da qui, in buona sostanza, la richiedente il parere deduce di essere “spiata e controllata attraverso il mio smartphone e con telecamere nascoste nella mia abitazione” perché solo così la fantomatica Tizia aveva potuto apprendere dell'atto notarile in questione e dei diritti di copia da versare all'archivio.

Ora, sebbene questa vicenda sembri avere dei profili alquanto anomali, allo stato non sussiste alcun elemento per procedere con un’azione penale.

Certamente, come detto sopra, la vicenda presenta degli indici di anomalia con riferimento alla richiesta di tale Tizia ma, in mancanza di altri elementi idonei a suffragare il suddetto spionaggio (come ad esempio il rinvenimento effettivo di telecamere all’interno dell’abitazione e/o all’esterno oppure di apparati di captazione audio posti dentro l’appartamento e/o all’esterno e l’apprendimento di ulteriori dettagli sulla richiesta di Tizia), una qualsiasi denuncia verrebbe ignorata.

Non va infatti dimenticato che, ai fini dell’instaurazione di un procedimento penale e dell’inizio di operazioni investigative da parte della Procura della Repubblica, occorre che quanto denunciato dalla presunta persona offesa dal reato sia supportato da indizi concreti, tali da far supporre la sussistenza di un reato.
Così non è nel caso di specie.

Detto in altre parole, la denuncia non può avere un input esplorativo sulla sussistenza di eventuali reati, ma deve mirare ad accertare fatti-reato rispetto a cui vi è il fondatissimo sospetto della loro sussistenza, sulla base di un compendio indiziario abbastanza solido e non ipotetico.

Dunque, qualsiasi denuncia presentata nel caso di specie (e senza un supporto indiziario idoneo) verrebbe immediatamente cestinata dalla Procura, in quanto narrante un fatto non costituente notizia di reato.

In conclusione, prima di procedere per le vie penali sarebbe meglio fare delle indagini autonome volte, da un lato, a verificare effettivamente se sussiste questa attività di spionaggio e, dall’altra, a verificare chi sia tale Tizia e come/perché ha proceduto alla richiesta presso l’archivio notarile.
A quel punto, laddove sussistano gli elementi, sarà più facile ipotizzare eventuali reati (cosa davvero molto ardua al momento) e poi procedere con l’atto di denuncia.


Pietro M. chiede
venerdì 25/09/2020 - Sardegna
“Un carrozziere mi sta trattenendo da 8 mesi un'auto d'epoca che gli avevo portato per restauro. Avevo domandato un preventivo scritto che non ha mai fatto. Nel mese di giugno 2020 ho chiesto la restituzione dell'auto e mi ha detto che vuole 7500 euro per PARCHEGGIO. Richiesta infondata perché io non ho portato l'auto per parcheggiarla. L'auto è abbandonata in un cortile priva di riparo con conseguente ulteriore danneggiamento dell'auto. L'ho denunciato ai carabinieri per estorsione data l'esosità della richiesta e perché se ha qualche pretesa la deve far valere in sede civile non potendo addurre alcun diritto di ritenzione in quanto nessun lavoro di restauro è mai stato iniziato. Anzi, mi riservo di chiedere i danni in sede civile. Vorrei sapere se dopo la denuncia ai carabinieri ho il diritto di parlare direttamente con un P.M. per sollecitare il rilascio immediato dell'auto giacché i carabinieri si rifiutano di impedire la continuità del reato sebbene possano agire direttamente in base all'art. 50 del C.P.P. anche data nonostante l'urgenza dovuta al fatto che l'auto è abbandonata in un cortile all'aperto sotto il sole e sotto la pioggia con ulteriore danneggiamento dell'auto.”
Consulenza legale i 13/10/2020
Il punto del quesito non è tanto se il soggetto persona offesa dal reato può interloquire col pubblico ministero assegnatario del procedimento penale, quanto, piuttosto, i poteri che lo stesso ha in un caso del genere.

Sicuramente, invero, la persona offesa dal reato ha facoltà di incontrare il Pubblico Ministero, sia nel corso di adempimenti formali (quali, ad esempio, l’escussione della persona offesa quale soggetto informato sui fatti) che nel corso di un colloquio informale.

In una di queste interlocuzioni è sicuramente possibile far presente al magistrato che il reo sta continuando a porre in essere la condotta costituente reato ma è altresì vero che il Pubblico Ministero non può intimare sic et simpliciter al soggetto indagato di restituire la cosa che sta detenendo e che utilizza come oggetto di estorsione.

Più correttamente, il Pubblico Ministero, anche mediante la Polizia Giudiziaria, dovrebbe procedere al sequestro dell’automobile e, a quel punto, disporre la restituzione all’avente diritto.

Visto che, però, la procedura per ottenere una misura reale di questo tipo è tutt’altro che semplice, non è detto che il Pubblico Ministero vi provveda, soprattutto in un caso del genere in cui gli interessi patrimoniali in ballo non sono altissimi.

Stando così le cose, si consiglia di:

1. Inviare una diffida ufficiale all’autofficina, anche mediante un legale, intimando il legale rappresentante di consegnare l’automobile entro e non oltre 15 giorni, considerato anche che a suo carico sono in corso delle indagini penali;
2. A quel punto, in caso di mancata risposta, si consiglia di interloquire col PM per capire come meglio muoversi per ottenere l’automobile.

Manfredi T. O. chiede
domenica 30/10/2016 - Lazio
“In caso di mancata attestazione di avvenuta ricezione da parte della Procura di una denuncia ex art.333 c.p.p., inviata per posta, come e quando si può procedere ?”
Consulenza legale i 04/11/2016
La presentazione della querela può avvenire personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 336 c.p.p.) e deve essere proposta al pubblico ministero ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 333 c.p.p.) sia personalmente che per posta. In questo ultimo caso, l’art. 337 c.p.p. prevede che la querela, per poter essere ritualmente proposta, debba avere l’autentica della firma e debba essere spedita mediante raccomandata (cfr. anche C. Cass., Sez. V, 23/10/2007, n. 39049). .

L’attestazione della presentazione della denuncia-querela può essere richiesta dal soggetto denunciante ai sensi dell’art. 107 disp. att. c.p.p., il quale prevede testualmente che “la persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall`autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L`attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto”. Nel caso in cui la querela venga depositata personalmente dal querelante, l'autorità che la riceve, ai sensi dell'art. 337, comma 4 c.p.p., provvede alla attestazione della data e del luogo della presentazione e alla identificazione della persona che la propone (ma non è questo il suo caso).

Fatta questa necessaria premessa, per sapere a che punto si trovano le indagini è bene recarsi presso la Procura a cui è stata inviata la querela e chiedere il rilascio del certificato del casellario giudiziale, che consente di sapere se vi sono procedimenti penali in corso a carico del soggetto in questione (ai sensi dell’art. 335 c.p.p.).

Per completezza narrativa, si precisa che qualora le indagini si siano risolte con un provvedimento di archiviazione, lei poteva esserne informato tempestivamente attraverso una dichiarazione espressa, all’interno della querela, in cui affermava di voler essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento (ai sensi dell’art. 408 c.p.p.).

Di fatto, non si può procedere a seguito della presentazione della querela: il procedimento penale parte per iniziativa dell'autorità giudiziaria, senza altri atti d’impulso esercitabili da parte del soggetto querelante.