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Articolo 397 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Differimento dell'incidente probatorio

Dispositivo dell'art. 397 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova [402](1).

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità [173] nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396 comma 1 e indica:

  1. a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
  2. b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero(2).

4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza.

Note

(1) Il meccanismo del differimento è ammesso solo per le indagini del P.M., non anche per quelle difensive.
(2) Tale ordinanza è pacificamente ritenuta inoppugnabile.

Spiegazione dell'art. 397 Codice di procedura penale

Può accadere spesso che l'acquisizione della prova in un momento antecedente alla chiusura delle indagini preliminari, come appunto l'incidente probatorio, possa pregiudicare gli esiti dell'indagine ancora in corso di svolgimento da parte del pubblico ministero (ad es. perché egli sta ancora indagando un certo soggetto e l'assunzione anticipata della sua testimonianza potrebbe “svelare le carte” del p.m.).

Per ovviare a tale problematica, il legislatore concede al pubblico ministero di poter chiedere al giudice per le indagini preliminari il differimento dell'incidente probatorio.

Tuttavia, al fine di rispettare la parità delle armi tra l'organo inquirente e l'indagato, è stabilito che nel bilanciamento tra il possibile pregiudizio di uno o più atti di indagine ed il possibile pregiudizio per l'assunzione della prova, prevalga quest'ultimo elemento, motivo per cui il differimento non è comunque consentito, a scapito delle indagini, qualora pregiudicherebbe l'assunzione della prova tramite l'incidente probatorio.

La richiesta va corredata dai motivi per cui si chiede il differimento, oltre al termine del differimento stesso.

Il giudice decide entro due giorni con ordinanza non impugnabile, la quale va notificata alle persone interessate dall'atto.

Se accoglie la richiesta, il giudice differisce l'incidente probatorio subito dopo al termine necessario per svolgere gli atti di indagine ritenuti necessari dal pubblico ministero.

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