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Articolo 372 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Avocazione delle indagini

Dispositivo dell'art. 372 Codice di procedura penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

  1. a) in conseguenza dell'astensione [52] o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
  2. b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale(1) quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo 371 comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati(2).

Note

(1) Si tratta dei delitti di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio e strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, cospirazione politica mediante associazione, banda armata, associazione per delinquere, strage.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in l. 8 novembre 1991, n. 356.

Ratio Legis

Il potere di avocazione del Procuratore generale trova la propria ratio nell'esigenza di garantire la funzionalità dell'apparato giudiziario di fronte a situazioni di inerzia del P.M.

Spiegazione dell'art. 372 Codice di procedura penale

La norma in commento disciplina l'istituto dell'avocazione, tramite il quale, in generale, un autorità sovraordinata si arroga gli atti e le attività di competenza dell'organo subordinato, il che solitamente avviene per inerzia di quest'ultimo o per ragioni di convenienza. Per taluni delitti, nonché in caso di perdurante inerzia, il legislatore ha infatti ritenuto opportuno approntare un strumento che consentisse il superamento dell'inerzia stessa, attivando il potere sostitutivo del procuratore generale.

Una volte assunte le necessarie informazioni, il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari quando:

  • in conseguenza dell'astensione (per i motivi di cui all'art. 52) o della incompatibilità non si può provvedere tempestivamente alla sostituzione;

  • il capo dell'ufficio del p.m. non ha provveduto alla tempestiva sostituzione nei casi di cui all'art. 36;

Massime relative all'art. 372 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29530/2003

In tema di avocazione delle indagini preliminari, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza di archiviazione di un procedimento avocato successivamente all'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., in quanto l'avocazione, anziché allo svolgimento di indagini, viene in tal caso ad esaurirsi nel mero potere di impugnazione.

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