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Articolo 391 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

Dispositivo dell'art. 391 ter Codice di procedura penale

(1)1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

  1. a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
  2. b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
  3. c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis;
  4. d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico(2).

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto(2).

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

[omissis]

__________________

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Comma inserito dall'art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Nell’ottica della riforma delle indagini difensive (L. n. 397 del 2000) con il tentativo di parificare accusa e difesa in attuazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), l’art. 391-ter c.p.p. risponde all’esigenza di riconoscere pari dignità agli atti del pubblico ministero e del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 ter Codice di procedura penale

Nell’ambito delle investigazioni difensive (ossia l’attività investigativa che il difensore, fin dal momento del conferimento dell’incarico professionale, può porre in essere al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito ex art. 327 bis del c.p.p.), un’attività tipica è quella dell’assunzione di informazioni da possibili testimoni o indagati connessi o collegati, ai sensi dell’art. 391 bis del c.p.p..

L’art. 391 bis del c.p.p. disciplina tre diverse modalità di intervista:
  • colloquio non documentato (art. 391 bis, comma 1 c.p.p.);
  • assunzione di informazioni documentata (art. 391 bis, comma 2 c.p.p.);
  • dichiarazione scritta (art. 391 bis, comma 2 c.p.p.).

L’art. 391-ter c.p.p. regolamenta le modalità di documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte a norma del comma 2 dell’art. 391 bis del c.p.p..

Peraltro, la norma è stata modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la quale ha introdotto, anche per il difensore, una documentazione rafforzata per le dichiarazioni.

Il comma 1 stabilisce che la dichiarazione resa deve essere sottoscritta dalla persona intervistata. La firma dell’intervistato deve poi essere autenticata dal difensore o un suo sostituto.

Ancora, l’intervistatore (difensore o suo sostituto) deve redigere una relazione, in cui devono essere precisate le seguenti informazioni:
  1. la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
  2. le proprie generalità e quelle della persona dichiarante;
  3. l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’art. 391 bis del c.p.p.;
  4. i fatti sui quali verte la dichiarazione.

Come precisato dal comma 2, la relazione viene allegata alla dichiarazione resa.

Il comma 3 stabilisce poi che le informazioni in esame sono documentate dal difensore o un suo sostituto e questi possono anche avvalersi di persone di loro fiducia per la materiale redazione del verbale. Per la verbalizzazione, si osserva le regole previste dagli artt. 134 e ss. c.p.p. (Titolo III del Libro II), in quanto compatibili.

Poi, come anticipato, l’art. 391-ter c.p.p. è stato modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022): anche per il difensore, al pari di quanto stabilito per gli atti di indagine dell’accusa, è stata prevista una documentazione rafforzata per le dichiarazioni:
  • ai sensi del nuovo comma 3-bis, le informazioni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;
  • poi, il nuovo comma 3-ter stabilisce che le dichiarazioni del minorenne, dell’infermo di mente o della persona in condizione di particolare vulnerabilità devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che ci sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non permettano di rinviare l’atto.

Il comma 3-quater (introdotto anch’esso dalla riforma Cartabia) precisa poi che la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

Massime relative all'art. 391 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6524/2011

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391 ter, comma terzo, cod. proc. pen., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 29 luglio 2010).

Cass. pen. n. 43349/2007

Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore — tutti parenti ed amici dell'indagato —, erano intrinsecamente non credibili).

Cass. pen. n. 21092/2007

li avvertimenti preliminari di garanzia che devono essere rivolti al dichiarante e che vanno verbalizzati analiticamente — spiegano i giudici di legittimità — non riguardano il pubblico ministero: la norma — osservano — pone i relativi obblighi esclusivamente a carico di «difensore, sostituto, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici». (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 2017/2004

In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, comma terzo, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall'art. 391 ter, comma 1, c.p.p., dell'avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti.

Cass. pen. n. 17992/2002

In tema di investigazioni difensive, l'attestazione, prevista dall'art. 391 ter, comma 1, lett. c), c.p.p., di aver rivolto alle persone con le quali si sono avuti colloqui non documentati o dalle quali sono state ottenute dichiarazioni scritte gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. non richiede forme particolari né, tanto meno, implica che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione che il dichiarante era stato reso «edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli artt. 391 bis e ter della legge 397/2000, di cui si dà lettura, e che ha facoltà di non rispondere.

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